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Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine

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non può essere fatto valere alcun danno risarcibile (cfr. n. 1.4). Tuttavia vanno pur sempre risarcite le disposizioni prese per il contratto.

Per questi motivi, queste relazioni contrattuali sono spesso caratterizzate da un interesse reciproco a che il contratto abbia durata fissa e non possa essere disdetto. L’impossibilità nel diritto vigente di convenire una tale durata in modo vincolante rende più difficile tutelare in modo efficace i servizi specializzati e in molti casi complica inutilmente la collaborazione tra imprese.

Le passate decisioni del Tribunale federale non tengono del resto conto dell’intera portata della problematica. Finora, l’Alta Corte non ha avuto modo di pronunciarsi proprio sui contratti di servizi e di collaborazione che le imprese concludono regolarmente. Ciò da una parte perché in caso di rischio di applicazione dell’articolo 404 CO non sono rari i casi in cui si sceglie il diritto straniero e spesso si conclude un patto arbitrale41. D’altra parte nella gran parte dei casi vi è un grande interesse a raggiungere una composizione bonale di eventuali conflitti per evitare una decisione giudiziaria.

Al contrario, per i mandati tipici, come il contratto con un avvocato o un medico o un dentista, la normativa dell’articolo 404 CO è di regola adeguata. In questi casi il diritto di porre fine al contratto in ogni momento è particolarmente conforme all’interesse del mandante e in determinate circostanze anche agli interessi del mandatario. Per quanto concerne questi mandati, la normativa dell’articolo 404 capoverso 2 CO pone meno problemi perché in molti casi questi fornitori di servizi possono spesso ovviare alla fine prematura del contratto accettando altri mandati. Ciò vale per esempio per i dentisti che, al posto del paziente che li ha lasciati, potrebbero trattare un’altra persona. Altrettanto vale per gli avvocati che spesso possono semplicemente utilizzare per un altro mandato il tempo che avrebbero dedicato al mandato interrotto, non patendo quindi alcun danno in conseguenza della fine del contratto.

Riassumendo si può rilevare che in alcuni casi il carattere imperativo dell’articolo 404 CO non appare adeguato e che l’attuale situazione giuridica ha risultati insoddisfacenti.

2 La nuova normativa proposta

Nel contesto dell’elaborazione del presente avamprogetto, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha avuto contatti con i seguenti esperti della dottrina e della pratica per discutere i progetti in questione:

 Prof. em. Dr. Alexander Brunner, giudice cantonale presso il tribunale commerciale di Zurigo, Professore titolare all'Università di San Gallo;

 Prof. em. Dr. Dr. h.c. Peter Gauch, Università di Friburgo;

 Dr. Marlis Koller-Tumler, presidente e vicedirettrice dell’autorità di conciliazione Berna-Altopiano, presidente della Commissione federale per le questioni dei consumatori;

41 Cfr. anche Liatowitsch/Mondini, pag. 294; Werro/Carron/Douzals, pag. 213 seg.