Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine

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1.4 Risarcimento dei danni secondo l’articolo 404 capoverso 2 CO in caso di revoca o disdetta intempestiva

Secondo l’articolo 404 capoverso 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto. Ma se la revoca o la disdetta sono intempestive, la parte che pone fine al contratto è tenuta a risarcire il danno (art. 404 cpv. 2 CO).

La fine del contratto è intempestiva se una parte pone fine al mandato senza motivo oggettivamente sostenibile o importante, cagionando così un danno all’altra parte. Vi è un motivo oggettivamente sostenibile o importante in particolare se la controparte ha cagionato lo scioglimento del contratto. A una parte possono derivare particolari svantaggi se, nel momento della disdetta, aveva già preso disposizioni per la continuazione del rapporto di mandato19. La giurisprudenza ha per esempio qualificato come intempestiva la fine del contratto per pure considerazioni economiche e non per motivi inerenti al rapporto di fiducia tra le parti20.

Nel risarcimento del danno sono compresi soltanto i danni che la controparte ha patito in seguito alla fine intempestiva del contratto, sostanzialmente si tratta del cosiddetto interesse negativo21. Di conseguenza, la parte che pone fine al contratto deve risarcire alla controparte tutte le disposizioni ormai vane prese confidando nella continuazione del mandato e le spese sostenute. È dovuta soltanto la quota di onorario relativa alle attività già prestate. Nell’ambito dell’interesse negativo non può invece essere chiesto a titolo di risarcimento dei danni l’intero onorario convenuto.

Il guadagno mancato a causa della fine del mandato potrebbe essere chiesto soltanto nell’ambito del cosiddetto interesse positivo. Il risarcimento del danno da interesse positivo dovrebbe ripristinare la situazione in cui la parte si sarebbe trovata se il mandato fosse stato eseguito in maniera completa e corretta. Il diritto vigente non permette di convenire il risarcimento dell’interesse positivo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la convenzione che prevede il risarcimento del danno da guadagno mancato in seguito alla fine del mandato limita il diritto di porre fine al contratto ed è pertanto vietata (altrettanto vale per l’accordo che prevede una pena convenzionale incondizionata se al mandato è posto fine anticipatamente). In tal senso anche il capoverso 2 dell’articolo 404 è diritto imperativo e le parti non possono convenire di derogarvi. Secondo la giurisprudenza una pena convenzionale è valida soltanto nella misura in cui rimane nel contesto dell’articolo 404 capoverso 222. È quindi ammissibile se prevede soltanto il risarcimento dei particolari svantaggi causati dalla fine intempestiva del contratto.

Nell’ambito dell’interesse negativo, nella misura in cui le capacità liberate dalla fine del contratto non hanno potuto essere messe a frutto altrimenti, può essere considerato come danno da risarcire il guadagno mancato della controparte che, a causa del mandato a cui è poi stata posta fine, aveva rifiutato un altro mandato23.

19 Cfr. BSK-Weber, Art. 404 N 16; DTF 110 II 383; sentenza del Tribunale federale del

29 lug. 2008, n. 4A_237/2008, consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale del

6 lug. 2011, 4A_141/2011, consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale dell'8 ott. 2012, n. 4A_294/2012; 4A_300/2012, consid. 7.2.

20 DTF 109 II 469.

21 Cfr. BSK-Weber, Art. 404 N 17; sentenza del Tribunale federale del 13 feb. 2014, n. 4A_284/2013, consid. 3.6.1.

22 DTF 109 II 467 seg. 469 segg. con ulteriori riferimenti; 110 II 383, 386; sentenza del Tribunale federale del 29 lug. 2008, n. 4A_237/2008, consid. 3.4 seg.; sentenza del Tribunale federale del 13 feb. 2014, n. 4A_284/2013, consid. 3.6.1.

23 Sentenza del Tribunale federale del 13 feb. 2014, n. 4A_284/2013, consid. 3.6.1.