Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine
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dei danni sarebbe praticamente inattuabile oppure la responsabilità del mandatario si avvicinerebbe a posteriori a una garanzia di risultato52. Entrambe le soluzioni risultano insoddisfacenti. Invece di ricorrere all’esecuzione forzata con i relativi problemi sopra esposti, è stato pertanto previsto il diritto di terminare il mandato in qualsiasi momento, eventualmente previo risarcimento delle disposizioni già attuate. Soprattutto per i mandati tipici come quelli conferiti al medico o all’avvocato, per cui non è stata constatata alcuna necessità di modifica (cfr. n. 1.5.2), questa rimane la normativa adeguata. A questi si contrappongono tuttavia i cennati, numerosi contratti di prestazione di servizi, che rientrano nella definizione legale del mandato o vanno qualificati come contratti innominati con elementi di mandato, per i quali l’applicazione imperativa dell’articolo 404 CO può produrre risultati inadeguati (cfr.
n. 1.5.2). Questi contratti contengono spesso ampi cataloghi in cui le prestazioni delle parti sono descritte sin dall’inizio con relativa precisione, oppure queste prestazioni risultano dalla natura dell’affare53. In questi casi è ragionevole esigere che le parti attendano la scadenza di un contratto a tempo determinato o di un termine di disdetta. In questi contratti, i motivi summenzionati che giustificano un diritto di disdetta in qualsiasi momento risultano spesso secondari rispetto all’interesse all’effettivo adempimento.
In sintesi occorre rilevare che, nel diritto del mandato, il diritto di porre fine al contratto in ogni momento è giustificato come principio di base, ma non deve essere previsto in tutti i casi. Vi sono numerosi tipi di contratto per i quali tale diritto non deve necessariamente essere imperativo. Se le circostanze di un dato caso rendono necessario poter porre fine a un contratto in ogni momento, la tutela che risulta dai limiti generali degli articoli 19 CO e 27 capoverso 2 CC è sufficiente.
2.1.2 Diritto di porre fine al contratto in ogni momento come regola dispositiva – con restrizioni
Come menzionato, in molti casi il diritto di porre fine al contratto in ogni momento secondo l’articolo 404 capoverso 1 CO rimane una regola adeguata. Si propone pertanto di mantenere la versione attuale dell’articolo 404 capoversi 1 e 2 CO. Non essendo tuttavia necessario applicare la disposizione in modo imperativo, l’avamprogetto vuole sancire espressamente il carattere dispositivo del diritto di porre fine al contratto in ogni momento con il risarcimento del danno previsto nell’articolo 404 capoverso 2 CO. Si rinuncia a una normativa differenziata per i contratti tipici e per quelli atipici. Una soluzione del genere comporterebbe un’elevata incertezza giuridica, con scarsi miglioramenti rispetto alla situazione giuridica attuale. Il nuovo articolo 404a CO prevede quindi espressamente la possibilità di escludere o limitare il diritto di porre fine al mandato in ogni momento. Quindi in futuro le parti potranno liberamente stabilire le loro regole sulla fine del contratto.
La soppressione del carattere imperativo dell’articolo 404 CO permette di concordare vincoli contrattuali più forti. Vi sono tuttavia mandati per i quali tali vincoli sono indesiderati o problematici, occorre sincerarsi in ogni caso che tali accordi corrispondano effettivamente alla volontà delle parti. La limitazione del diritto di porre
52 Questa problematica emerge già oggi a grandi linee nella difficoltà di far valere il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mandatario nell’ambito di mandati tipici come p. es. il contratto con un medico; cfr. a tale proposito anche Hofstetter, pag. 70.
53 Cfr. in proposito anche Reber, pag. 535.