Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine
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imprese, da condizioni commerciali abusive (cfr. art. 8 LCSl). In determinate circostanze le piccole e medie imprese possono però trovarsi in una situazione ugualmente debole nei confronti di grandi fornitori74. Infine l’avamprogetto rende più attrattiva la scelta del diritto svizzero per i contratti internazionali di prestazione di servizi, il che dovrebbe avere ripercussioni positive per la Svizzera in quanto foro arbitrale.
3.4 Ripercussioni per la società
A parte le ripercussioni economiche positive, le ripercussioni sociali dovrebbero essere minime. I privati o i consumatori non saranno di regola toccati dalla mutata situazione giuridica o comunque non vi saranno per loro ripercussioni negative. Complessivamente il diritto di porre termine al mandato in qualsiasi momento va considerato nell’interesse dei consumatori, che di solito rivestono il ruolo del mandante, mentre i mandatari sono quasi sempre fornitori di servizi di massa. Proprio nei contratti con i consumatori spesso però non è possibile effettuare una valutazione definitiva della qualità della prestazione a causa del divario informativo tra i consumatori e il fornitore. L’attività del fornitore, soprattutto nei contratti relativi a prestazioni specialistiche o tecniche, può essere raramente verificata e giudicata in modo efficace. Per tale motivo tanto maggiore è la fiducia che i consumatori devono concedere al mandatario al momento della conclusione del contratto e tanto più importante e giustificato è il diritto di porre fine al contratto in qualsiasi momento (cfr. n. 2.1.1). Nella maggior parte dei casi i consumatori conserveranno il diritto di terminare il mandato in ogni momento nei confronti dei fornitori di servizi di massa, poiché questi negozi giuridici sono di regola conclusi mediante contratti modello, che sono considerati condizioni generali. La possibilità di abusi è di conseguenza molto esigua. Il presente avamprogetto rispetta quindi il mandato della Confederazione di tutelare i consumatori, sancito nella Costituzione75 (cfr. art. 97 cpv. 1 Cost.). D’altro canto mantenere il diritto di porre termine al mandato in qualsiasi momento come regola di base per i privati risulta vantaggioso nella misura in cui questi sono relativamente spesso mandanti di mandati tipici come in particolare quelli conferiti a medici, dentisti o avvocati. In tali casi questa regolamentazione risulta idonea e, nel caso in cui desiderino porre anticipatamente fine a un contratto, i privati non devono richiamarsi alle regole sulla tutela della personalità (cfr. n. 2.1.1 e 2.2). Sopprimere il diritto di porre fine al contratto in qualsiasi momento tra e nei confronti di privati e consumatori è ammissibile soltanto negli accordi individuali, il che significa che entrambe le parti contrattuali devono necessariamente discuterne. È esclusa la possibilità di adottare un tale accordo senza esserne effettivamente a conoscenza (cosiddetta accettazione globale).
74 Con questa motivazione l’iniziativa parlamentare Flach (14.440) chiede di sopprimere la limitazione del campo di applicazione dell’articolo 8 LCSl ai contratti con i consumatori. Le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere hanno dato seguito all’iniziativa.
75 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.