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Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine

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ribile chiedere l’esatto adempimento. Naturalmente, tra le misure di esecuzione di una determinata attività non vi sono misure di coercizione dirette ma solo misure indirette (cfr. art. 343 CPC57). Poiché sovente, in tali casi, il rapporto tra le parti contrattuali è problematico, è in particolare rilevante come misura d’esecuzione l’adempimento sostitutivo secondo l’articolo 98 capoverso 1 CO o l’articolo 343 capoverso 1 lettera e CPC (cfr. n. 2.1.1). Il mandante non sarà così tenuto a fornire la difficile prova del suo interesse positivo.

Se le parti escludono il diritto di porre fine al contratto in ogni momento e non convengono particolari conseguenze giuridiche al riguardo, si applicano le regole generali del diritto delle obbligazioni. Il contratto finisce di conseguenza con l’adempimento di tutte le obbligazioni che ne risultano58. In caso di inadempimento o di mora si applicano gli articoli 97 segg. o 102 segg. CO59. Se il mandatario è in mora con la prestazione principale, si applicano anche gli articoli 107–109 CO poiché il mandato è un contratto perfettamente bilaterale60. Finora, nel presente contesto queste disposizioni generali avevano un’importanza secondaria, poiché il mandatario poteva porre fine al contratto se non si riteneva in grado di adempierlo. In caso di inadempimento da parte del mandatario, il mandante può chiedere, secondo l’articolo 97 capoverso 1 CO, il risarcimento dell’interesse positivo, se la prestazione è successivamente divenuta impossibile o inutile; se opta per tale risarcimento in caso di mora, può procedere secondo l’articolo 107 capoverso 2 CO.

Inversamente, in caso di esclusione del diritto di porre fine al contratto in ogni momento è lecito chiedersi cosa succede se il mandante considera finito il mandato e rifiuta di accettare qualsiasi altra prestazione del mandatario, per esempio non fornendo le informazioni necessarie per l’adempimento del mandato. In questo caso vi sarebbe mora del creditore, vale a dire del mandante. Secondo l’articolo 95 CO, il mandatario può recedere dal contratto secondo le disposizioni circa la mora del debitore61. Queste regole sono però dispositive62, ragione per cui le parti potrebbero convenire altre conseguenze giuridiche, in particolare il risarcimento dell’interesse positivo. Finora, nemmeno questo caso aveva grande importanza poiché il mandante poteva porre fine al mandato in ogni momento conformemente all’articolo 404 capoverso 1 CO. Se il diritto di porre fine al contratto potrà essere limitato o escluso, tali accordi assumeranno un’importanza molto maggiore. Un pertinente accordo potrebbe quindi tutelare gli interessi economici del mandatario al mandato.

D’altronde l’avamprogetto permette anche alle parti di conservare il diritto di porre fine al contratto modificando però – come precedentemente menzionato – le conseguenze giuridiche dell’articolo 404 capoverso 2 CO. Nella prassi sarà probabilmente in primo piano la convenzione sul risarcimento dell’interesse positivo in caso di fine anticipata del contratto. Sotto il profilo economico, le parti si troverebbero quindi nella posizione in cui sarebbero state se il mandato fosse stato adempiuto. Nella pratica diverrà di conseguenza particolarmente importante pattuire una pena convenzionale. Secondo l’avamprogetto, l’ammissibilità della pena convenzionale è

57 Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, RS 272.

58 Schwenzer, Rz 4.04 e 73.11

59 Gehrer/Giger, Art. 398 N 22 e 25.

60 Gehrer/Giger, Art. 398 N 26.

61 È dubbio che si possa chiedere anche il risarcimento dell’interesse negativo conformemente all’articolo 109 CO; cfr. sull’insieme della questione Gauch/Schluep/Emmenegger, Rz. 2462 segg.; Bernet, Art. 95 N 2.

62 Bernet, Vor Art. 91–96 N 9.