Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Mozione Barthassat (11.3909)
Il 29 settembre 2011 l’allora consigliere nazionale Barthassat ha depositato la mozione «Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo coi tempi» (11.3909). Dopo che il 23 novembre 2011 il Consiglio federale aveva proposto di accoglierla, la mozione è stata accettata dal Consiglio nazionale il 23 dicembre 20111 e dal Consiglio degli Stati il 27 settembre 20122 e trasmessa al Consiglio federale.
La mozione ha il seguente tenore:
«Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno di revisione dell’articolo 404 del Codice delle obbligazioni adeguandolo alle realtà economiche e giuridiche moderne. Tale revisione dovrà permettere alle parti di stipulare contratti di mandato duraturi.»
Secondo l’autore della mozione, l’articolo 404 del Codice delle obbligazioni3 (CO) è superato. Il mandato è la forma contrattuale applicata a tutti i contratti di prestazione di servizi. L’articolo 404 prevede per tutti i mandati il diritto delle due parti di porre fine al contratto in ogni momento; secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questo diritto è imperativo e non può essere escluso né limitato. Quindi le parti non possono né concludere un mandato duraturo né convenire una pena convenzionale per compensare un eventuale mancato guadagno. Oltre a essere criticata da gran parte della dottrina, questa situazione giuridica rappresenta anche un caso speciale su scala europea e trattiene gli investitori dall’avvicinarsi alla Svizzera e al suo ordinamento giuridico. Le parti di un mandato devono avere la possibilità di rinunciare a questo diritto di porre fine al contratto, convenendo la durata del mandato e una pena convenzionale per il recesso anticipato di una parte. Le parti potrebbero così pianificare la durata dei loro rapporti contrattuali.
1.2 Il mandato nel diritto svizzero
Il mandato (art. 394 segg. CO) è la forma più generale prevista nel diritto svizzero per il contratto di prestazione di servizi. Con esso il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o i servizi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO). Il mandato può prevedere un compenso o essere concluso a titolo gratuito (cfr. art. 394 cpv. 3 CO) e avere per oggetto qualsiasi genere di atto, concreto o giuridico. Il mandato può prevedere un atto unico o essere conferito a titolo duraturo4.
Il contenuto del mandato è spesso relativamente indeterminato e prevalentemente finalizzato a uno scopo. Molte volte, l’oggetto del contratto non è definito anticipatamente, ma concretato dallo scopo perseguito dal mandante. Tale scopo risulta dagli interessi del mandante. Il mandatario deve fare quanto possibile per raggiungere lo scopo perseguito. È quindi solo obbligato ad operare diligentemente nell’interesse
1 Boll. Uff. 2011 N 2263
2 Boll. Uff. 2012 S 923
3 RS 220
4 Sul mandato permanente cfr. la sentenza del Tribunale federale del 10 apr. 2002, n. 4P.28/2002, consid. 3c/bb; sentenza del Tribunale federale del 27 set. 2002, Nr. 4C.125/2002, consid. 2; sentenza del Tribunale federale del 7 feb. 2002, n. 4C.316/2001, consid. 1b.