Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine
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legge prevede espressamente che determinati contratti di durata possano essere terminati anzitempo per motivi gravi71. Dall’articolo 27 capoverso 2 CC si ricava inoltre la regola secondo cui i contratti di durata possono essere terminati anzitempo per motivi gravi che rendono insostenibile l’adempimento del contratto72. Tenuto conto di questo principio e del fatto che il mandato non è forzatamente un contratto di durata, l’avamprogetto rinuncia a una speciale normativa per i mandati di durata.
A titolo complementare occorre rilevare che la soppressione o la limitazione del diritto di revocare o disdire il mandato in ogni momento valgono a condizione di rispettare le altre disposizioni imperative di altri settori del diritto (cfr. per esempio la durata del mandato dell’ufficio di revisione e la possibilità dell’ufficio di revisione di dare le dimissioni in ogni momento, art. 730a CO).
Inoltre, per motivi di chiarezza sono mantenuti i termini «revoca» e «disdetta» attualmente in uso (cfr. nota 5).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non ha particolari ripercussioni per la Confederazione.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e Comuni
Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.
3.3 Ripercussioni per l’economia
Il progetto ha ripercussioni positive per l’economia nazionale. Permette alle parti di un mandato (o di un contratto innominato con elementi di mandato) di consolidare notevolmente, mediante patti reciproci, il principio del diritto svizzero secondo cui i contratti conclusi vanno rispettati (pacta sunt servanda). Le parti non devono più tollerare che il mandato sia disdetto in modo infondato in qualsiasi momento. Le parti possono così tutelare le disposizioni che prendono per l’adempimento del contratto con particolare vantaggio dei fornitori e dei clienti di prestazioni specializzate. I relativi contratti svolgono un ruolo importante nell’economia moderna, per esempio nel settore dell’informatica o in quello dell’outsourcing di servizi. Gli attori di questi settori dispongono quindi di solide fondamenta su cui sviluppare i loro negozi giuridici. La presente modifica di legge aumenta l’attrattiva della piazza economica svizzera. Al contempo, con questo progetto le piccole e medie imprese sono tutelate dal dover accettare senza ulteriori trattative la soppressione del diritto di porre termine al contratto in qualsiasi momento prevista nelle condizioni generali di un partner contrattuale più forte. Ciò è importante soprattutto perché la legge federale contro la concorrenza sleale73 (LCSl) tutela solo i consumatori, e non le
71 Cfr. p. es. art. 337 CO per il contratto di lavoro, art. 266g CO per il contratto di locazione, art. 418r CO per il contratto d’agenzia e art. 527 CO per la società semplice.
72 DTF 128 III 429 seg.; 122 III 265 segg.; 92 II 300 seg.
73 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241).