Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine
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tra medico e paziente o anche a mandati conclusi per una lunga durata. A questo proposito va fatto riferimento ai limiti posti dalle disposizioni generali dell’articolo 19 capoverso 2 CO e dell’articolo 27 CC, che si applicano a tutte le convenzioni tra le parti44. Secondo l’articolo 19 capoverso 2 CO, le convenzioni tra le parti non sono permesse se sono contrarie a disposizioni legali imperative, all’ordine pubblico, ai buoni costumi o ai diritti inerenti alla personalità. Secondo l’articolo 27 capoverso 2 CC sulla protezione della personalità, nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell’uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. I contratti che violano la sfera strettamente personale di una persona, sono contrari alla morale e quindi nulli45. Questa disposizione permette per esempio al paziente di porre fine al mandato con il medico, anche nei casi in cui tale diritto è stato escluso per contratto46. Altrettanto vale anche al di fuori della sfera strettamente personale se il vincolo contrattuale eccede la misura permessa (cfr. art. 27 cpv. 2 CC)47. Dall’articolo 27 capoverso 2 CC si desume inoltre la regola secondo cui i contratti di durata possono essere terminati in anticipo per gravi motivi anche senza esplicita normativa legale.48 Questi limiti generali garantiscono una protezione sufficiente delle parti. Non è quindi necessario aggiungervi l’applicazione imperativa dell’articolo 404 CO49.
La possibilità di porre termine al contratto in qualsiasi momento è anche in linea con la struttura di base del mandato in quanto contratto di prestazione di servizi finalizzato a uno scopo ma senza garanzia di un dato risultato, e dal contenuto spesso relativamente indeterminato (cfr. n. 1.2)50. In molti casi, il contenuto del contratto viene concretizzato soltanto durante la sua esecuzione dalle azioni del mandatario, che a loro volta sono influenzate costantemente da circostanze esterne e istruzioni del mandante. In tal modo si realizza un mutamento continuo, quasi impossibile da prevedere fin dall’inizio. Le effettive prestazioni contrattuali non possono essere completamente definite a priori. Di conseguenza di norma manca la possibilità di chiedere l’esecuzione giudiziaria del contratto, soprattutto per quanto concerne gli obblighi del mandatario51. Ciò vale sia per un’eventuale esecuzione specifica sia per il risarcimento del danno per l’interesse positivo. Nell’ambito di un’esecuzione specifica sarebbe spesso difficile definire i singoli obblighi che il mandatario deve adempiere. Inoltre, poiché l’adempimento specifico del mandato richiede regolarmente una cooperazione più o meno intensa tra le parti e per lo più anche fiducia nelle conoscenze e nelle capacità del mandatario, solo di rado sussiste un interesse ad un’esecuzione specifica forzata. Nella maggior parte dei casi dovrebbe entrare in linea di conto soltanto l’adempimento sostitutivo. Può risultare problematico anche stabilire il diritto al risarcimento dell’interesse positivo a causa del carattere per lo più incontrollabile del rischio legato al risultato. Solo di rado è possibile stabilire con sufficiente sicurezza il risultato ipotetico che la corretta esecuzione del contratto avrebbe permesso di ottenere. Nel caso concreto, quindi, un diritto al risarcimento
44 Cfr. in proposito Gauch, pag. 18 seg.
45 Cfr. Aebi-Müller, Art. 27 N 8; Kut, Art. 19–20 N 31.
46 Gauch, pag. 19.
47 Cfr. in proposito Aebi-Müller, Art. 27 N 9 segg.; Kut, Art. 19–20 N 31.
48 DTF 128 III 429 seg.; 122 III 265 segg.; 92 II 300 seg.
49 In accordo con una parte della dottrina; cfr. in particolare Fellmann, Art. 404 N 131 segg.; Gauch, pag. 15 segg.; Schneeberger, pag. 255 segg.
50 Cfr. in merito anche Buff/von der Crone, pag. 337 seg.; Fellmann, Art. 404 N 114; Hofstetter, pag. 69 seg.
51 Cfr. anche Buff/von der Crone, pag. 337 seg.