Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/35: Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo col tempo · 23 pagine

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fine al contratto in ogni momento non deve pertanto essere prevista nelle condizioni generali. Queste ultime non sono negoziate dalle parti, ma sono anticipatamente redatte da una parte o da un terzo e nella pratica sono di regola imposte dalla parte più forte. Escludendo tali regole dalle condizioni generali le parti sono costrette a riflettere sulla convenzione contrattuale e sulle conseguenze giuridiche previste. Si vuole così evitare che la parte più debole sia vincolata da un mandato cui sarebbe giustificato applicare l’articolo 404 CO se le condizioni generali della parte più forte non lo avessero escluso. Oltre a proteggere i consumatori nei confronti dei grandi fornitori di prestazioni su vasta, ciò permette di tutelare anche le piccole e medie imprese nei confronti di partner contrattuali che dominano il mercato54. D’altronde, una tale restrizione non è un’eccezione nel diritto svizzero. Per esempio nel diritto della locazione, l’articolo 256 CO non permette le condizioni generali che derogano all’obbligo del locatore di consegnare e mantenere la cosa in stato idoneo all’uso a cui è destinata.

2.2 Commento alle nuove disposizioni

Art. 404 AP–CO, titolo marginale

Il testo della disposizione è mantenuto, ma in futuro avrà carattere dispositivo. Tale carattere si evince dal nesso sistematico con il nuovo articolo 404a CO. Il titolo marginale dell’articolo 404 CO viene quindi integrato ed esplicita il fatto che si tratta di un principio dispositivo.

Art. 404a AP–CO Deroghe

Il capoverso 1 prevede espressamente che le parti possono convenire di sopprimere o limitare il diritto di revocare o disdire il mandato in ogni momento. Ciò significa da una parte che possono escludere completamente il diritto di porre fine al contratto secondo l’articolo 404 capoverso 1 CO o che possono sostituirlo con altre regole (p. es. prevedendo termini di disdetta o ammettendo la fine del contratto soltanto per determinati motivi). Dall’altra possono derogare all’articolo 404 capoverso 2 CO riguardo alle conseguenze giuridiche della fine del contrato, prevedendo segnatamente il risarcimento dell’interesse positivo o una pena convenzionale55.

In caso di esclusione del diritto di porre fine al contratto, il mandante può pretendere l’esatto adempimento del mandato. La pretesa di esatto adempimento del mandato sussiste anche se il mandatario ha diritto di porre fine al contratto in ogni momento, ma soltanto fino alla fine del mandato56. Tenuto conto del diritto imperativo di porre fine al contratto in ogni momento, questa pretesa non ha finora avuto grande importanza pratica. In effetti, in molti casi di mancata esecuzione o di mora del mandatario, è probabile che il mandante chieda il risarcimento dei danni piuttosto che l’esatto adempimento. Vi possono tuttavia essere casi in cui per il mandante è prefe-

54 Ci si avvicina così alla soluzione proposta da Werro/Carron/Douzals secondo i quali le convenzioni sul risarcimento dell’interesse positivo e sulle pene convenzionali non devono essere previste nelle condizioni generali; cfr. Werro/Carron/Douzals, pag. 219.

55 Il cpv. 2 dell’art. 404 CO non è di per sé imperativo. Se il capoverso 1 della disposizione ha carattere dispositivo, sono possibili anche accordi che inaspriscono le conseguenze giuridiche per la parte che mette fine al contratto; vedi Gauch, pag. 20.

56 Cfr. in proposito Fellmann, Art. 394 N 229 segg.; la vecchia dottrina negava in parte il diritto all’esatto adempimento nei contratti di prestazione di servizi, p. es. Gautschi, Art. 395 N 25a segg.