Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine

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dell’OCSE vigenti in materia25. Dall’altro annovera anche decisioni fiscali anticipate che non soddisfano le condizioni poste dall’OCSE per un accordo di fissazione dei prezzi di trasferimento, ma presentano contenuti analoghi.

La lettera c comprende le decisioni fiscali anticipate nel contesto transfrontaliero che consentono di ridurre unilateralmente l’utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nella chiusura annuale. In questa categoria rientrano in particolare due tipi di pratiche fiscali che, in assenza di uno scambio di informazioni, possono generare una sottoimposizione o una non imposizione fiscale. Le prime sono decisioni anticipate nell’ambito delle quali si stabilisce una riduzione unilaterale degli utili di una società di gruppo, perché tali utili vengono considerati eccessivi dall’autorità fiscale competente e quindi non conformi al regime di piena concorrenza (i cosiddetti excess profit ruling). Nel secondo caso si tratta di decisioni fiscali anticipate nell’ambito delle quali a una società di gruppo viene ad esempio accordata una deduzione fittizia degli interessi su un mutuo esente da interessi concesso da un’altra società di gruppo (i cosiddetti informal capital ruling). In entrambi i casi, l’adeguamento viene eseguito solo nel bilancio fiscale e non risulta nel conto annuale (cfr. esempio di applicazione nell’allegato). Lo standard dell’OCSE prevede che lo scambio spontaneo di informazioni debba essere effettuato anche in questi casi, sebbene non sia stata emessa alcuna decisione fiscale anticipata. Qualora non siano presenti chiare norme correttive del diritto fiscale che ammettano una deroga alla chiusura commerciale, in Svizzera si considera in linea di massima come base per la determinazione fiscale dell’utile il conto economico commerciale (principio della determinatezza).

La lettera d comprende, nella misura in cui non siano già contemplate da una delle precedenti lettere, le decisioni fiscali anticipate che stabiliscono la presenza o meno di stabilimenti d’impresa in Svizzera o all’estero oppure l’attribuzione di utili a stabilimenti d’impresa.

Nella misura in cui non siano già contemplate da una delle precedenti lettere, nella lettera e rientrano le decisioni fiscali anticipate concernenti strutture che in virtù del trasferimento di proventi o fondi a un’impresa associata in un altro Stato tramite uno o più enti svizzeri generano una sottoimposizione o una non imposizione in uno degli Stati interessati (cfr. esempio di applicazione nell’allegato).

Lo standard dell’OCSE prevede che l’OCSE possa disporre in un momento successivo lo scambio spontaneo di informazioni anche per ulteriori decisioni fiscali anticipate che causano l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Any other type of ruling that in the absence of spontaneous information exchange gives rise to BEPS concerns»). L’inserimento di queste altre categorie presuppone tuttavia l’adozione di decisioni all’interno dell’OCSE, ragione per cui non sono state integrate nella presente ordinanza.

Il capoverso 2 riprende la definizione di imprese associate formulata per lo standard dell’OCSE. Si è in presenza di imprese associate se un’impresa partecipa almeno per il 25 per cento all’altra impresa o se un terzo partecipa almeno per il 25 per cento a entrambe le imprese. Si considera partecipante a un’impresa una persona che dispone direttamente o indirettamente di una rispettiva quota di diritti di voto oppure di capitale azionario o sociale in seno a tale impresa. Con questa definizione si considerano associate anche due o più imprese detenute da una persona che non sia essa stessa un’impresa (come ad esempio una fondazione). Tale quota di partecipazione minima ha validità soltanto ai fini dello scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate (le CDI possono prevedere ad esempio altre quote di partecipazione).

Il capoverso 3 stabilisce inoltre che per l’esecuzione dello scambio di informazioni non è rilevante se la fattispecie che la decisione fiscale anticipata ha come oggetto sia effettivamente realizzata. Stando allo standard dell’OCSE, il fatto stesso che la decisione fiscale anticipata sia a favore della protezione della buona fede nei confronti del contribuente giustifica la rilevanza dell’informazione per un altro Stato.

25 www.oecd.org > Topics > Tax > Transfer Pricing > Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations oppure www.oecd.org/de/verrechnungspreise (l’edizione del 2010 è disponibile in lingua italiana al seguente indirizzo www.oecd-ilibrary.org/taxation/linee-guida-dell-ocse-sui-prezzi-di-trasferimento-per-le-imprese-multinazionali-e-le-amministrazioni-fiscali-luglio-2010_9789264189904-it). 3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827