Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine
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Articolo 11 Informazioni da trasmettere al SEI
L’articolo 11 indica le informazioni da trasmettere al SEI. Di queste ultime vengono trasmessi all’estero solo gli elementi rilevanti (cfr. spiegazioni all’articolo 13).
Il capoverso 1 elenca le informazioni che le unità organizzative competenti devono trasmettere per lo scambio spontaneo di informazioni in caso di decisione fiscale anticipata ai sensi dell’articolo 8 in combinato disposto con l’articolo 9. Le lettere b–l riprendono le informazioni riportate nel modello di modulo elaborato dall’OCSE30. La copia della decisione fiscale anticipata di cui alla lettera a, l’elenco degli Stati destinatari secondo la lettera m e le altre informazioni menzionate alla lettera n potrebbero servire al SEI per controllare a livello formale le informazioni trasmesse, determinare gli Stati destinatari o in caso di una successiva domanda di uno Stato destinatario. La trasmissione spontanea
all’estero di tali informazioni non è prevista.
Il capoverso 2 specifica le informazioni da trasmettere al SEI, se sono a disposizione della competente amministrazione delle contribuzioni. Queste informazioni vengono poi trasmesse agli Stati destinatari.
Il capoverso 3 enumera le informazioni che possono essere trasmesse facoltativamente. A differenza di quanto previsto dal capoverso 2, anche se tali informazioni sono disponibili non vi è alcun obbligo di trasmissione. Se un’autorità fiscale decide di trasmetterle, saranno anch’esse inoltrate agli Stati destinatari.
Il capoverso 4 indica le informazioni che devono essere trasmesse dalle unità organizzative competenti per lo scambio spontaneo di informazioni in tutti i casi non riguardanti decisioni fiscali anticipate. Le lettere c (elenco degli Stati) e d (altre informazioni) servono esclusivamente per la valutazione della fattispecie e non sono di principio previste per la trasmissione all’estero.
Articolo 12 Termini
L’articolo 12 disciplina i termini interni per la trasmissione delle informazioni necessarie per lo scambio spontaneo di informazioni. La disposizione chiarisce altresì che le informazioni devono essere trasmesse regolarmente.
In presenza di una decisione fiscale anticipata, le informazioni devono essere trasmesse al più tardi 60 giorni dopo l’emissione della decisione. Secondo lo standard dell’OCSE è determinante l’emissione della decisione fiscale anticipata e non la sua effettiva realizzazione (cfr. spiegazioni all’articolo 9), ragione per cui si fa riferimento alla data dell’emissione. Il termine consente di garantire che le decisioni fiscali anticipate vengano trasmesse al SEI rapidamente e di rispettare così lo standard dell’OCSE.
Negli altri casi che richiedono uno scambio spontaneo di informazioni può essere giustificato attendere per verificare che la tassazione della fattispecie fiscale in questione venga effettivamente praticata secondo le modalità prospettate. In linea di principio altre autorità fiscali potrebbero essere interessate a tali informazioni prima che ciò avvenga. Tuttavia, aspettare che la tassazione sia cresciuta in giudicato, migliora la qualità delle informazioni da trasmettere e consente di apportare meno correzioni (cfr. articolo 14). In tal modo è possibile ridurre nel complesso anche gli oneri amministrativi. Per la trasmissione vige un termine di 60 giorni a partire dal momento in cui la fattispecie della tassazione è cresciuta in giudicato.
Articolo 13 Trasmissione agli Stati destinatari
Ai sensi del capoverso 1, l’autorità competente dello Stato in cui la decisione fiscale anticipata è stata emessa deve, in conformità allo standard dell’OCSE, trasmettere agli Stati destinatari le informazioni sulle decisioni fiscali anticipate entro tre mesi dal ricevimento. Qualora l’esecuzione di provvedimenti di cui agli articoli 22b, 22c e 22d LAAF lo richiedesse (garanzie procedurali delle persone interessate
30 Allegato C del rapporto dell’OCSE Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Parigi. 3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827