Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine

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base giuridica per lo scambio spontaneo di informazioni solo con l’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per la sua applicabilità si rimanda alle spiegazioni all’articolo 28 contenute nel messaggio concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa31.

Il capoverso 2 stabilisce le modalità e i termini per lo scambio di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate esistenti di cui al capoverso 1. Innanzitutto, conformemente allo standard dell’OCSE, esso precisa che l’amministrazione delle contribuzioni competente deve trasmettere solo informazioni già a sua disposizione (cfr. anche art. 3 lett. d LAAF). Pertanto non è indispensabile contattare nuovamente il contribuente interessato allo scopo di completare le informazioni da trasmettere all’AFC secondo l’articolo 11. L’amministrazione delle contribuzioni competente, nella raccolta delle informazioni, può limitarsi ai documenti a sua disposizione (dichiarazione d’imposta, documentazione dei prezzi di trasferimento ecc.) e ad altre fonti ad essa accessibili senza un dispendio eccessivo. Di norma le informazioni di pubblico dominio sono facilmente accessibili. Qualora le competenti amministrazioni delle contribuzioni non dispongano di tutte le informazioni secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2, esse trasmettono le informazioni in loro possesso e informano il SEI al riguardo. Affinché il SEI possa procedere alla trasmissione agli Stati destinatari nei termini richiesti, è indispensabile che l’amministrazione delle contribuzioni competente effettui regolarmente la trasmissione (ossia appena sono state completate, per quanto possibile, le informazioni disponibili su una determinata decisione fiscale anticipata). L’amministrazione delle contribuzioni competente trasmette le informazioni su tutte le decisioni fiscali anticipate di cui al capoverso 1 entro nove mesi dall’applicabilità della normativa internazionale che consente alla Svizzera di eseguire lo scambio spontaneo di informazioni.

Secondo il capoverso 3 il SEI trasmette le informazioni agli Stati destinatari entro 12 mesi dall’applicabilità della normativa internazionale che consente alla Svizzera di eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora l’esecuzione di provvedimenti di cui agli articoli 22b–22d LAAF (informazione della persona legittimata a ricorrere, diritto di partecipazione, esame degli atti e procedura) lo richiedesse, quest’ultimo termine può essere prorogato.

Articolo 17 Entrata in vigore

L’entrata in vigore della riveduta ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale è prevista per il 1° gennaio 2017. La data a partire dalla quale la Svizzera scambierà spontaneamente informazioni con un determinato Stato si allinea tuttavia a quella prevista per l’applicabilità della base legale di diritto internazionale per lo scambio spontaneo di informazioni.

3 Ripercussioni derivanti dall’attuazione dello scambio spontaneo di informazioni

3.1 Spese per beni e servizi, spese per il personale

L’attuazione dello scambio spontaneo di informazioni, una nuova forma di assistenza amministrativa per la Svizzera, causerà costi supplementari per l’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Attualmente è difficile fare una stima di queste spese, poiché essa dipende dal numero di casi identificati per lo scambio di informazioni su base spontanea. A oggi non è ancora noto, in particolare, il numero di decisioni fiscali anticipate che sottostanno allo scambio spontaneo di informazioni.

Per quanto concerne le decisioni fiscali anticipate, bisogna tenere presente che solo alcune di esse rientrano nel campo di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e, in misura più contenuta, anche l’AFC saranno chiamate a individuarle. Tale processo comporterà delle spese sia per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni sia per l’AFC, così come insorgeranno dei costi di implementazione (ad es. formazione).

Oltre alle informazioni da trasmettere dovranno essere valutate e analizzate anche quelle che la Svizzera riceverà dall’estero nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni. Ciò comporterà un onere supplementare soprattutto per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, ma anche per

31 FF 2015 4613, pag. 4646 3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827