Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine
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e in particolare allo sviluppo dello standard concernente lo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate nonché tematizzato questioni importanti per il nostro Paese nelle relative discussioni.
Con la Convenzione sull’assistenza amministrativa la Svizzera si impegna a scambiare informazioni in materia fiscale anche su base spontanea. Sviluppato nell’ambito del progetto BEPS, lo standard concernente lo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate rappresenta una concretizzazione di tale impegno. Con la presente attuazione dello scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate, la Svizzera agisce nel rispetto del proprio impegno internazionale e si orienta al tempo stesso allo standard globale (cfr. art. 22a cpv. 1 seconda frase della legge del 28 settembre 201214 sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF).
Sebbene per il momento esista uno standard internazionale unicamente per le decisioni fiscali anticipate, l’obbligo di scambiare informazioni spontaneamente non si limita a questo ambito. L’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce la base giuridica materiale per lo scambio spontaneo di informazioni15. La riveduta LAAF prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni (cfr. art. 22a cpv. 1 prima frase LAAF), orientandosi sia agli standard internazionali sia alla prassi di altri Stati (cfr. art. 22a cpv. 2 seconda frase LAAF). La Svizzera deve pertanto attuare lo scambio spontaneo di informazioni nelle modalità praticate a livello internazionale. In termini concreti, tuttavia, la Svizzera scoprirà come gli altri Stati praticano lo scambio spontaneo di informazioni soltanto nel momento in cui riceverà dall’estero informazioni trasmesse su base spontanea. Ciò sarà possibile solo quando la Convenzione sull’assistenza amministrativa diverrà applicabile per il nostro Paese. In un primo momento si dovrà dunque rinunciare a disciplinare in modo esauriente e dettagliato i casi in cui deve essere effettuato uno scambio spontaneo di informazioni. Questo non significa però che sino ad allora non debbano essere scambiate informazioni spontaneamente. In una prima fase, la selezione dei casi rilevanti avverrà pertanto sulla scorta delle basi attualmente vigenti (commento dell’OCSE alla Convenzione sull’assistenza amministrativa16, spiegazioni contenute nel messaggio concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa17, manuale dell’OCSE sull’assistenza amministrativa18). Le autorità interessate di Confederazione e Cantoni saranno chiamate a collaborare per garantire un’attuazione uniforme dello scambio spontaneo di informazioni a livello nazionale (cfr. cap. 2, commento all’art. 5). Anche gli aspetti organizzativi e procedurali dovranno essere regolati uniformemente sul piano nazionale.
Riassumendo, con la revisione dell’ordinanza del 20 agosto 201419 sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF) si intende concretizzare lo scambio spontaneo di informazioni in materia di decisioni fiscali anticipate. Per tutti gli altri casi, lo scambio spontaneo di informazioni dovrà essere eseguito attingendo dalle basi attualmente disponibili. L’eventuale elaborazione di ulteriori disposizioni concrete dovrà risultare dalla collaborazione di Confederazione e Cantoni. Il presente avamprogetto pone le basi per provvedimenti organizzativi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
14 RS 651.1
15 FF 2015 4613, pag. 4653.
16 Disponibile sul sito Internet www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale > Rapport explicatif révisé de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le protocole de 2010.
17 FF 2015 4613, pag. 4632 e segg.
18 Disponibile sul sito Internet www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Manuel sur l’échange de renseignements > (2) l’échange spontané de renseignements.
19 RS 651.11 3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827