Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Compendio
Con l’adesione alla Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa), la Svizzera in-
troduce lo scambio spontaneo internazionale di informazioni a fini fiscali. La Convenzione sull’assistenza amministrativa e le disposizioni per la sua attuazione contenute nella legge sull’assistenza amministrativa fiscale entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. La riveduta legge
sull’assistenza amministrativa fiscale prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli rela-
tivi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. La concretizzazione dello
scambio spontaneo di informazioni dovrà essere introdotta nella vigente ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale, la cui revisione è oggetto della presente procedura di consulta-
zione.
Sebbene alcuni Stati disponessero di basi giuridiche per lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale ormai da tempo, fino a pochi mesi fa esistevano soltanto raccomandazioni molto generali. Lo scorso anno, infatti, nell’ambito del progetto dell’OCSE e del G20 concernente l’erosione della base imponibile e trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS) sono state elaborate per la prima volta raccomandazioni di intervento per uno specifico campo di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni. Queste raccomandazioni costituiscono uno standard internazionale per le decisioni fiscali anticipate e strumenti analoghi.
Ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 della riveduta legge sull’assistenza amministrativa fiscale, nella concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni la Svizzera deve orientarsi sia agli standard internazionali sia alla prassi di altri Stati. Nell’ambito delle decisioni fiscali anticipate ciò dovrebbe avvenire mediante l’attuazione delle raccomandazioni BEPS nel quadro dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale. In sostanza saranno scambiate informazioni su decisioni fiscali anticipate per cui sussiste un rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. Lo scambio spontaneo di informazioni non è però limitato alle decisioni fiscali anticipate. Al momento, tuttavia, per altri casi di applicazione mancano raccomandazioni internazionali, ragione per cui la Svizzera deve orientarsi soprattutto alla prassi di altri Stati. La Confederazione e i Cantoni collaboreranno alla concretizzazione graduale dello scambio spontaneo di informazioni in questi ambiti. In tal modo è possibile garantire una solida prassi in materia di scambio spontaneo di informazioni che sia uniforme a livello nazionale nonché conforme agli standard internazionali e alle procedure adottate dagli altri Stati. L’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale contiene le basi per la creazione di un quadro uniforme per lo scambio spontaneo di informazioni.
L’applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni determina il momento a partire dal quale il nostro Paese scambierà informazioni su base spontanea. In linea principio, la data di entrata in vigore è il 1° gen-
naio 2018, poiché per la Svizzera la Convenzione sull’assistenza amministrativa sarà presumibilmente applicabile dopo tale data. Nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate, l’avamprogetto prevede che la decisione fiscale anticipata sia valida nell’anno fiscale in cui è entrata in vigore la normativa vincolante in materia di scambio spontaneo di informazioni, o negli anni fiscali successivi. Di norma, tali informazioni devono essere trasmesse all’estero entro un anno
dall’applicabilità della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Le informazioni su decisioni fiscali anticipate emesse prima del 2010 non vengono scambiate.
Stimare le spese che lo scambio spontaneo di informazioni genererà per l’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni è difficile. I costi dipenderanno in misura determinante dal numero di casi identificati e risulteranno in particolare dalle procedure da eseguire e dalle misure organizzative nelle amministrazioni delle contribuzioni. Inoltre l’analisi delle informazioni trasmesse dall’estero necessiterà di risorse supplementari. L’utilizzo di tali informazioni potrà, tuttavia, tradursi in maggiori entrate fiscali per i Cantoni e la Confederazione.
3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827