Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine

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e USA), la Convenzione è entrata in vigore nel 1995. Anche il diritto dell’Unione europea (UE) dispone di basi giuridiche per lo scambio spontaneo di informazioni in ambito fiscale già dal 1977 (cfr. art. 4 della direttiva 77/799/CEE9).

1.2 Sviluppi internazionali nello scambio spontaneo di informazioni

La natura stessa dello scambio spontaneo di informazioni attribuisce un ampio margine di discrezione alle autorità dello Stato che trasmette le informazioni. Inoltre, la prassi adottata da qualsiasi Paese è correlata anche alle sue risorse. Lo scambio spontaneo di informazioni viene così praticato con modalità diverse a livello internazionale. Nel 2006, l’OCSE ha compiuto un primo tentativo di uniformare la prassi fra i suoi Stati membri e ha approvato un manuale che proponeva tra l’altro alcune disposizioni sullo scambio spontaneo di informazioni10. Fino allo scorso anno non erano però disponibili ulteriori raccomandazioni o precisazioni internazionali.

Una specifica concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni è stata elaborata nell’ambito del progetto dell’OCSE e del G20 «Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili» («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Il 5 ottobre 2015, in seno al progetto BEPS, l’OCSE ha pubblicato delle raccomandazioni volte a rafforzare la trasparenza in materia di decisioni fiscali anticipate e strumenti analoghi (i cosiddetti ruling fiscali)11. I risultati del progetto BEPS sono stati presentati ai capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20 il 15 e 16 novembre 2015. Si tratta di un insieme di raccomandazioni che costituiscono uno standard internazionale concernente un campo di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni. Esse riguardano inoltre determinate categorie di decisioni fiscali anticipate che presentano un rischio particolare di essere utilizzate ai fini di una pianificazione fiscale aggressiva di imprese multinazionali. Analogamente ad altri risultati del progetto BEPS, anche in questo caso l’OCSE monitorerà in futuro l’attuazione delle raccomandazioni a livello nazionale.

Su binari paralleli rispetto ai lavori dell’OCSE si muovono anche le misure messe in campo dall’UE per accrescere la trasparenza in materia di decisioni fiscali anticipate. L’8 dicembre 2015, il Consiglio dell’UE ha approvato la direttiva UE sulla cooperazione amministrativa 2015/2376/UE12, la quale introduce uno scambio automatico di informazioni su decisioni fiscali anticipate. Lo scambio di informazioni su decisioni fiscali anticipate sarà avviato all’interno dell’UE a partire dal 1° gennaio 2017.

1.3 Posizione della Svizzera

Il nostro Paese aderisce agli standard internazionali sulla trasparenza in materia fiscale. La strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva comprende il rispetto degli standard relativi allo scambio di informazioni. La Svizzera partecipa attivamente anche allo sviluppo di tali standard (cfr. ad es. l’elaborazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari13). In qualità di membro dell’OCSE, la Svizzera ha inoltre collaborato al progetto BEPS

9 Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, GU L 336 del 27.12.1977 pag. 15.

10 Disponibile sul sito Internet www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Le CAF approuve le nouveau manuel sur l’échange de renseignements.

11 OCSE (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Parigi.

12 Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell’8 dicembre 2015 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 332 del 18.12.2015 pag. 1.

13 Messaggio del 5 giugno 2015 relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la sua attuazione (legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali) (FF 2015 4467, pag. 4474). 3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827