Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine

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e legittimate a ricorrere), questo termine può essere prorogato. Ciò riguarda in particolare l’informazione delle persone legittimate a ricorrere, il loro diritto di partecipazione ed esame degli atti nonché la procedura applicabile.

Il SEI esamina sommariamente le informazioni ottenute e controlla se sono complete. Se le informazioni risultano palesemente false o incomplete il SEI può senz’altro effettuare aggiustamenti. Inoltre, nel quadro della procedura di cui sopra (cfr. in particolare art. 22c in combinato disposto con l’art. 15 e l’art 22d in combinato disposto con l’art. 17 LAAF), il SEI può modificare le informazioni da trasmettere o in via eccezionale verificare l’adeguatezza dello scambio spontaneo di informazioni.

Conformemente allo standard dell’OCSE, la decisione fiscale anticipata vera e propria non verrà trasmessa all’estero, ma soltanto le relative informazioni. Non vengono inoltrate nemmeno le informazioni unicamente necessarie per il controllo formale delle informazioni trasmesse effettuato dall’AFC. Devono essere trasmesse, dunque, solo le informazioni di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettere b–l e capoversi 2 e 3. Per tutti gli altri casi le informazioni sono trasmesse agli Stati destinatari sulla base dell’articolo 11 capoverso 4 lettere a–b.

In applicazione dell’articolo 22d in combinato disposto con l’articolo 17 capoverso 4 LAAF, le unità organizzative competenti per lo scambio spontaneo di informazioni vengono informate dal SEI in merito all’emanazione e al contenuto della decisione finale concernente la trasmissione delle informazioni all’estero.

Articolo 14 Informazioni sbagliate o non rilevanti

Qualora le unità organizzative competenti avessero già trasmesso al SEI informazioni che, in un secondo tempo, si sono rivelate sbagliate o, per altri motivi, non più rilevanti ai fini della tassazione del contribuente interessato, tali unità organizzative lo notificano tempestivamente al SEI. Se quest’ultimo ha già trasmesso le relative informazioni agli Stati destinatari, verifica l’eventuale necessità di rettificarle e in caso affermativo trasmette le informazioni corrette agli Stati destinatari interessati (cpv. 2). Qualora invece il SEI non avesse ancora inoltrato agli Stati destinatari le informazioni in questione,

nella trasmissione tiene conto anche delle informazioni ottenute successivamente.

Sezione 4: Disposizioni finali

Articolo 15 Abrogazione di un altro atto normativo

La vigente ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale del 20 agosto 2014 dovrà essere abrogata con l’entrata in vigore della nuova ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale. Le disposizioni della vigente ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale verranno riprese senza modifiche (cfr. capitolo 2, Introduzione).

Articolo 16 Disposizioni transitorie

Il capoverso 1 definisce le decisioni fiscali anticipate in merito alle quali si devono scambiare informazioni. Per ragioni legate all’onere amministrativo e alla fattibilità pratica, lo standard dell’OCSE prevede soltanto uno scambio limitato di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate esistenti. Le decisioni fiscali anticipate emesse prima del 1° gennaio 2010 sono in linea di massima escluse dallo scambio di informazioni in questo contesto. Le decisioni fiscali anticipate emesse dopo il 1° gennaio 2010 sottostanno allo scambio di informazioni se erano ancora valide il 1° gennaio 2014 o successivamente. Questa regola, tuttavia, si applica soltanto per gli Stati che già allora disponevano di una base giuridica per lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale. Lo standard dell’OCSE accorda la possibilità agli Stati che il 1° gennaio 2014 non disponevano ancora di tale base giuridica, di adeguare queste restrizioni temporali secondo i propri ordinamenti giuridici nazionali. Questa disposizione derogatoria contenuta nello standard dell’OCSE è sancita al capoverso 1. La Svizzera disporrà di una

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