Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine
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sull’assistenza amministrativa. La casistica rilevante è teoricamente illimitata. La regolamentazione di tutte le casistiche non sarebbe tuttavia esaustiva e tanto meno risponderebbe allo spirito dello scambio spontaneo di informazioni. Pertanto, nella determinazione dei casi rilevanti viene riconosciuto sostanzialmente un ampio margine di discrezione alle autorità competenti dell’AFC e delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Questa situazione può tuttavia creare anche incertezze negli organi interessati. Lo scambio spontaneo di informazioni potrebbe infatti essere attuato con modalità molto diverse a seconda dell’autorità coinvolta.
Per garantire una prassi uniforme a livello nazionale, è pertanto necessario un coordinamento tra le autorità svizzere competenti. La collaborazione può avvenire ad esempio sotto forma di gruppi di lavoro. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, l’AFC e la SFI devono confrontarsi e concordare una prassi comune. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e l’AFC devono collaborare strettamente, vista la loro doppia funzione di autorità fiscale interessata e di autorità responsabile dell’applicazione dello scambio spontaneo di informazioni. Dato che tale prassi deve conformarsi agli standard internazionali, parteciperà alla sua elaborazione anche la SFI.
Articolo 7 Unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni
Le informazioni rilevanti per lo scambio spontaneo di informazioni sono disponibili presso l’AFC o le amministrazioni cantonali delle contribuzioni (art. 3 lett. d LAAF). Sono queste le autorità che devono individuare e notificare i casi che sottostanno allo scambio spontaneo di informazioni. Per collaborare in modo coordinato con il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale dell’AFC («Service d’échange d’informations en matière fiscale», SEI) e per rendere possibile l’esecuzione efficiente dello scambio spontaneo di informazioni si impone la designazione, in ognuna di queste autorità, di un’unità organizzativa centrale che funga da servizio specializzato e da interfaccia per lo scambio spontaneo di informazioni. Designare una tale unità organizzativa è sensato anche in vista della collaborazione secondo l’articolo 5. In genere si tratterrà di uno stato maggiore come ad esempio il servizio giuridico. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e l’AFC hanno però facoltà di decidere il servizio più idoneo a questa funzione all’interno della propria struttura amministrativa.
Alle unità organizzative competono svariate funzioni. Nei rapporti interni sono considerate le esperte per lo scambio spontaneo di informazioni e si occupano di formare i collaboratori della propria amministrazione delle contribuzioni per quanto concerne gli obblighi e le procedure connesse allo scambio spontaneo di informazioni. Nella fattispecie informano regolarmente e in modo appropriato in merito agli sviluppi internazionali e alla prassi dell’assistenza amministrativa svizzera. Si adoperano affinché nella propria amministrazione delle contribuzioni vengano identificati i casi che richiedono uno scambio di informazioni ai sensi della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’OAAF e di eventuali altre disposizioni. Verificano la rilevanza dei casi identificati dai collaboratori ai fini dello scambio spontaneo di informazioni e decidono quali di essi devono essere inoltrati al SEI. Sono l’interlocutore principale nei confronti del SEI e controllano che le informazioni da trasmettere siano corrette e complete. Esse rappresentano infine la propria amministrazione delle contribuzioni nella collaborazione di cui all’articolo 5.
Articolo 8 Decisione fiscale anticipata: definizione
Ai sensi dell’articolo 8, un’informazione, una conferma o una garanzia di un’amministrazione delle contribuzioni è definita come una decisioni fiscale anticipata se sono adempiute tre condizioni. L’informazione, la conferma o la garanzia deve essere stata fornita al contribuente su sua richiesta, deve concernere le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente e quest’ultimo deve potersi appellare ad essa. Tale definizione è valida unicamente per l’esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni e comprende decisioni fiscali anticipate in senso stretto così come strumenti con effetto analogo. Le informazioni, conferme o garanzie sotto forma di norme generali astratte (come ad es. circolari o promemoria) che non sono indirizzate a destinatari specifici non sottostanno allo scambio di informazioni, poiché in questi casi non si è in presenza di una fattispecie concreta e tanto meno sarebbe possibile individuare uno Stato per cui l’informazione assuma presumibilmente rilevanza. In
3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827