Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine

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L’obbligo concernente lo scambio spontaneo di informazioni scaturisce dall’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che enumera cinque casi in cui devono essere scambiate informazioni su base spontanea. La disposizione rappresenta la base giuridica materiale per lo scambio spontaneo di informazioni a livello internazionale. L’OAAF contiene comunque una disposizione concreta sul piano contenutistico in materia di scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate. L’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa concede il dovuto margine di manovra per una tale concretizzazione, ovvero di regola si presuppone che questa disposizione costituisca una base legale sufficiente al fine di scambiare spontaneamente le necessarie informazioni con gli Stati interessati.

2 Commento alle disposizioni dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale

Introduzione

La vigente OAAF viene sottoposta a una revisione totale e integrata con disposizioni in materia di scambio spontaneo di informazioni. La nuova OAAF è suddivisa in quattro sezioni (Oggetto, Scambio di informazioni su domanda, Scambio spontaneo di informazioni e Disposizioni finali). Nella prima sezione viene ridefinito l’oggetto dell’ordinanza. La sezione 2 riprende senza modifiche le disposizioni sulle domande raggruppate, ma le numera. L’articolo 2a (Spese) in vigore dal 1° gennaio 2016 diventa il nuovo articolo 4.

La sezione 3 contiene le disposizioni generalmente valide per lo scambio spontaneo di informazioni. Poiché gli articoli 8–10 concernono tuttavia unicamente le decisioni fiscali anticipate, queste figurano nei rispettivi titoli.

Essendo la sezione 2 esclusivamente dedicata al diritto vigente, di seguito vengono illustrate soltanto le disposizioni contenute nelle sezioni 1, 3 e 4.

Sezione 1: Oggetto

Articolo 1

La presente ordinanza disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni. La base legale di entrambe le forme di scambio di informazioni è la LAAF.

Sezione 3: Scambio spontaneo di informazioni

Articolo 5 Eccezioni per casi d’importanza esigua

Lo scambio spontaneo di informazioni comporta un onere amministrativo sia per lo Stato che trasmette i dati sia per lo Stato destinatario. Le informazioni da trasmettere con questa modalità devono essere selezionate con cura dall’autorità che le fornisce. L’articolo 5 capoverso 1 consente di escludere dallo scambio spontaneo di informazioni i casi d’importanza esigua. In tal modo si può evitare che il dispendio interno all’Amministrazione risulti superiore alle entrate fiscali generate con l’eventuale tassazione a posteriori. La valutazione deve tenere conto degli oneri di entrambi gli Stati. Per stimare le spese dello Stato partner, l’autorità svizzera non può dedurre le condizioni della realtà estera basandosi sulla situazione nazionale, ma deve mettersi nei panni del potenziale Stato destinatario.

Nella valutazione delle potenziali entrate fiscali occorre considerare che un gettito d’imposta ridotto per il contesto svizzero può rappresentare un’entrata non irrilevante per lo Stato interessato. In caso di dubbio, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito (cfr. cpv. 2).

Articolo 6 Collaborazione delle autorità

L’avamprogetto dell’OAAF (A-OAAF) non precisa, salvo l’ambito delle decisioni fiscali anticipate, in quali casi debba avere luogo uno scambio spontaneo di informazioni. Sono numerose le circostanze in cui possono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione

3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827