Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine

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1 Punti essenziali

1.1 Situazione iniziale

Il 15 ottobre 2013, la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale del Consiglio d’Europa e

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa). Finora, la Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata sottoscritta da 79 Stati ed è già entrata in vigore in 57 Paesi (stato: 8 febbraio 2015)1. Tutti gli Stati del G20 e gli Stati membri dell’OCSE hanno firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa. Inoltre, negli ultimi anni il campo di applicazione della Convenzione è stato esteso a 152 territori d’oltremare e alle dipendenze della Corona britannica nonché ai territori dei Paesi Bassi e della Danimarca. In virtù del sostegno di cui gode da parte del G20 e

dell’OCSE e del gran numero di Stati firmatari, l’adesione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa è diventata lo standard nella collaborazione internazionale sulle questioni fiscali.

Il messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa è stato licenziato dal Consiglio federale il 5 giugno 20153. Il Parlamento ha approvato il disegno il 18 dicembre 2015. Attualmente è in corso il termine referendario. La Convenzione sull’assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017.

Con l’adesione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, la Svizzera introduce fra le altre cose una base internazionale per lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale. Secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information Exchange Agreement», TIEA) finora conclusi dalla Svizzera, gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiarsi informazioni su base spontanea. In altri ambiti giuridici, come ad esempio l’assistenza internazionale in materia penale (cfr. art. 67a della legge del 20 marzo 19814 sull’assistenza in materia penale) o la cooperazione tra forze di polizia (cfr. art. 46 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen5), la Svizzera pratica invece già oggi questo tipo di collaborazione. Anche nei rapporti interni si scambiano già informazioni spontaneamente (cfr. art. 111 e 112a della legge del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta, LIFD; art. 39 e 39a della legge del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID; art. 36 e 36a della legge del 13 ottobre 19658 sull’imposta preventiva, LIP). Nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, lo scambio spontaneo di informazioni rappresenta invece uno strumento nuovo per la Svizzera.

A livello internazionale, esistono in parte già da tempo basi giuridiche per lo scambio spontaneo di informazioni in ambito fiscale. Tale situazione riguarda nella fattispecie gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per i primi Paesi (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia

1Un elenco aggiornato con tutti gli Stati e territori è disponibile sul sito Internet www.oecd.org/ctp > Exchange

of information > Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters > Chart of Participating Jurisdictions.

2Si tratta di Anguilla, Aruba, Bermuda, Curaçao, Gibilterra, Groenlandia, Guernsey, Isola di Man, Isole Cay-

man, Isole Färöer, Isole Vergini Britanniche, Isole di Turks e Caicos, Jersey, Montserrat e Saint Martin.

3Messaggio del 5 giugno 2015 concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e

dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale) («Messaggio concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa») (FF 2015 4613).

4 RS 351.1

5Convenzione del 14 giugno 1985 di applicazione dell’Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell’Unione

economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000 pag. 19–62.

6 RS 642.11

7 RS 642.14

8 RS 642.21

3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827