Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
1.4 Punti essenziali del progetto
Il presente avamprogetto concretizza lo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate. La prima sezione dell’avamprogetto contiene solo una disposizione sulle eccezioni dello scambio spontaneo di informazioni per i casi d’importanza esigua. Attualmente non è previsto l’inserimento di ulteriori principi generali nell’OAAF, che invece potranno seguire non appena si sarà costituita una vera e propria prassi svizzera in materia di scambio spontaneo di informazioni. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può tuttavia emanare istruzioni, qualora lo ritenga opportuno ai fini del funzionamento dello scambio spontaneo di informazioni (art. 22a cpv. 5 LAAF).
Gli eventuali casi di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa sono molteplici e impossibili da definire in maniera esauriente.
Per stabilire se una fattispecie concreta soddisfa le condizioni per lo scambio spontaneo di informazioni, occorre esaminare ogni singolo caso. Sono ipotizzabili casi di applicazione come quelli contenuti nel manuale dell’OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni, il quale cita tre esempi in cui uno scambio spontaneo di informazioni sarebbe utile per le autorità fiscali dello Stato partner (cfr. al riguardo anche gli esempi di applicazione esposti nel messaggio concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa)20. Il primo esempio tratta di un pagamento imponibile che si suppone sia stato intenzionalmente versato su un conto separato affinché le autorità fiscali non ne vengano a conoscenza. Nel secondo esempio si parla della mancata imposizione di proventi da interessi. Il terzo esempio illustra l’esenzione fiscale nello Stato di residenza poiché il lavoro è prevalentemente fornito in un altro Stato.
Per garantire una prassi solida e uniforme a livello nazionale in materia di scambio spontaneo di informazioni, che sia conforme agli standard internazionali e alla prassi di altri Stati, è necessaria una stretta collaborazione delle autorità competenti di Confederazione e Cantoni. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e i Cantoni devono assicurare lo sviluppo di tale prassi. Le autorità svizzere che identificheranno informazioni rilevanti per lo scambio spontaneo di informazioni designeranno unità organizzative competenti che svolgeranno questo compito. Nell’ambito di tale collaborazione dovranno essere elaborate disposizioni concrete che fungano da linee guida per i Cantoni e l’AFC nella selezione delle informazioni rilevanti. Nell’OAAF sono inoltre definite le informazioni da trasmettere e i rispettivi termini.
Con le raccomandazioni elaborate dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS esistono già disposizioni concrete messe a punto a livello internazionale in materia di scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate. Le relative disposizioni dell’OAAF si orientano a questo standard. In sostanza devono essere scambiate informazioni su decisioni fiscali anticipate per cui sussiste un rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. L’OAAF contiene una definizione di decisione fiscale anticipata rilevante ai fini dello scambio spontaneo di informazioni. Essa disciplina inoltre le condizioni in funzione delle quali devono essere scambiate informazioni su una decisione fiscale anticipata e gli Stati con cui eseguire lo scambio. Il contenuto delle informazioni da trasmettere sulle decisioni fiscali anticipate è regolamentato nel dettaglio. I termini per la trasmissione sono stati definiti in modo da rispettare lo standard internazionale e le disposizioni procedurali interne. Quanto detto si applica anche al diritto transitorio. Devono essere scambiate solo le informazioni sulle decisioni fiscali anticipate emesse dopo il 1° gennaio 2010 e ancora applicabili al momento dell’introduzione della normativa internazionale vincolante in materia di scambio spontaneo di informazioni, o successivamente.
1.5 Basi giuridiche
Ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 LAAF, il Consiglio federale deve disciplinare i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni, orientandosi agli standard internazionali e alla prassi di altri Stati. Le nuove disposizioni da inserire nella vigente OAAF si basano su questa delegazione legislativa.
20 FF 2015 4613, pag. 4634. 3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827