Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine
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l’AFC. Tuttavia, queste informazioni potrebbero anche tradursi in maggiori entrate fiscali in seguito a una migliore applicazione del diritto fiscale svizzero. Al riguardo, però, non è possibile fare delle stime.
L’applicazione dello scambio spontaneo di informazioni produrrà delle spese soprattutto per il SEI. I casi individuati verranno segnalati al SEI, che trasmetterà le informazioni necessarie agli Stati destinatari. In ogni singolo caso identificato, la persona interessata e le altre persone legittimate a ricorrere dispongono di ampie garanzie procedurali (informazione, diritti di partecipazione, esame degli atti, notifica di una decisione finale ecc.). Tale procedura e l’adempimento di nuove mansioni (identificazione dei casi, vigilanza dei Cantoni, valutazione delle informazioni ricevute dall’estero ecc.) provocheranno un carico di lavoro supplementare per l’AFC e un relativo bisogno di ulteriori posti di lavoro. Parte dei posti di lavoro saranno compensati all’interno del Dipartimento.
Non è ancora possibile effettuare una stima precisa dei costi relativi all’adeguamento o all’ampliamento del sistema informatico, in particolare per quanto concerne la trasmissione delle informazioni al SEI e all’estero.
3.2 Ripercussioni economiche e fiscali
Per le ripercussioni economiche e fiscali derivanti dall’attuazione dello scambio spontaneo di informazioni è possibile rimandare alle spiegazioni al numero 6.2 del messaggio concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa.
4 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è conforme all’indirizzo politico 1 «La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» contenuti nel messaggio del 27 gennaio 2016 del Consiglio federale sul programma di legislatura 2015–2019.
5 Aspetti giuridici
Il progetto si basa sulla norma di delegazione dell’articolo 22a capoverso 1 LAAF (cfr. spiegazioni al
n. 8.3 del messaggio concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa). Lo scambio spontaneo di informazioni si fonda sull’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa (cfr. n. 1.5).
3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827