Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 21 pagine
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Articolo 10 Decisione fiscale anticipata: Stati destinatari
Il capoverso 1 stabilisce che in presenza di tutte le categorie di decisioni fiscali anticipate di cui all’articolo 8 debba essere eseguito uno scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo. La società madre del gruppo e la società che detiene il controllo vengono in linea di massima determinate in base alle disposizioni del diritto della società anonima contenute nel Codice delle obbligazioni (CO)26.
Il capoverso 2 definisce, conformemente allo standard dell’OCSE, per quali categorie di decisioni fiscali anticipate e con quali altri Stati deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni.
In presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all’articolo 9 lettera a, ossia una decisione fiscale anticipata in relazione con un cosiddetto «regime fiscale», deve essere eseguito uno scambio di informazioni con gli Stati di sede di imprese associate con le quali il contribuente opera transazioni assoggettate a imposta conformemente alla decisione fiscale anticipata. Occorre procedere allo scambio di informazioni anche con gli Stati di sede di imprese associate con le quali la società soggetta a imposizione opera transazioni che generano redditi da imprese associate imponibili secondo la decisione fiscale anticipata. Questa regola vale per analogia anche per gli stabilimenti d’impresa.
In presenza di una decisione fiscale anticipata su questioni concernenti i prezzi di trasferimento (art. 9 lett. b) o su determinati metodi per ridurre l’utile imponibile (art. 9 lett. c) deve essere eseguito uno scambio di informazioni con gli Stati di sede di imprese associate con le quali la società assoggettata a imposta opera transazioni le cui conseguenze fiscali sono oggetto della decisione fiscale anticipata.
In presenza di una decisione fiscale anticipata su questioni concernenti gli stabilimenti d’impresa (art. 9 lett. d) deve essere eseguito uno scambio di informazioni con lo Stato in cui è situato lo stabilimento estero d’impresa oppure con lo Stato di sede dell’impresa la cui attività in Svizzera costituisce uno stabilimento d’impresa.
In presenza di una decisione fiscale anticipata su determinate strutture per il trasferimento di pagamenti o redditi (art. 9 lett. e) occorre procedere a uno scambio di informazioni con gli Stati di sede di imprese associate che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e con lo Stato di sede dell’avente diritto definitivo a tali pagamenti. Le relative raccomandazioni dell’OCSE dichiarano che di regola è la società madre del gruppo a costituire l’avente diritto definitivo.
Il capoverso 1 e 2 rispettivamente le lettere a–d del capoverso 2 si applicano cumulativamente. Qualora una decisione fiscale anticipata dovesse soddisfare più di una condizione di cui all’articolo 9, l’informazione viene trasmessa a tutti gli Stati destinatari aventi diritto ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2. La stessa informazione, tuttavia, deve essere trasmessa a un determinato Stato una sola volta (cfr. anche esempi di applicazione nell’allegato).
L’applicazione dell’articolo 10 presume l’esistenza di una base giuridica per uno scambio di informazioni con i singoli Stati destinatari. Conformemente allo standard dell’OCSE si presuppone inoltre che anche lo Stato che riceve le informazioni adotti lo standard. Secondo l’articolo 10 capoverso 3 il SEI può limitare pertanto la trasmissione agli Stati che hanno aderito allo standard dell’OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate. Attualmente tali Paesi sono gli Stati membri dell’OCSE27, del G2028 e gli ulteriori Paesi associati29. Per contro, non è rilevante se uno Stato emana effettivamente decisioni fiscali anticipate secondo lo standard e quindi fornisce concretamente informazioni su base spontanea.
26 RS 220
27 Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
28 Stati che fanno parte del G20, ma non dell’OCSE: Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Russia, Sudafrica.
29 Colombia, Lettonia. 3-10.00 \ COO.2255.101.2.406827