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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

3Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.

Art. 24a

Abrogato

Art. 24d Trasferimento della concessione e cooperazioni tra operatori di rete

1La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente.

2Il trasferimento richiede il previo consenso dell’autorità concedente. Il consenso può essere rifiutato solo se:

a. non sono rispettate le condizioni per il rilascio della concessione conformemente all’articolo 23;

b. non è garantita un’utilizzazione delle frequenze efficiente e priva di interferenze.

3L’autorità concedente può, per alcune bande di frequenza, prevedere eccezioni alla riserva concernente il consenso se si può presumere che sia garantita un’utilizzazione efficiente e priva di interferenze e se la concorrenza efficace non venga né soppressa né pregiudicata considerevolmente. I trasferimenti che non necessitano di un consenso vanno previamente notificati all’autorità concedente.

4Se la concessione è stata rilasciata dalla ComCom, il capoverso 2 si applica per analogia al trasferimento economico della concessione. Vi è un trasferimento economico quando un’impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

5La coutenza di elementi della rete di radiocomunicazione da parte dei titolari di concessioni rilasciate dalla ComCom deve essere previamente notificata alla Com-Com. Un utilizzo comune delle frequenze richiede il consenso di cui al capoverso 2.

Art. 25 cpv. 1bise 3

1bisIl Consiglio federale allestisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze, tenendo debito conto delle frequenze necessarie ad adempiere i compiti di sicurezza pubblica; a tale scopo collabora con la Base di aiuto alla condotta dell’esercito.

3In caso di chiamata in servizio di truppe, il Consiglio federale può attribuire all’esercito, per la durata dell’intervento, le frequenze supplementari, libere o già oggetto di una concessione.

Art. 28 Gestione degli elementi d’indirizzo

1L’UFCOM gestisce gli elementi d’indirizzo la cui gestione s’impone a livello nazionale. Adotta le misure atte a garantire un numero sufficiente di elementi d’indirizzo, tenendo conto dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale.