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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

Art. 12a Informazioni sui servizi di telecomunicazione

1I fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire la trasparenza dei prezzi per gli utenti.

2Essi devono informare il pubblico se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo tecnicamente o economicamente differente.

3Essi forniscono al pubblico informazioni sulla qualità dei servizi offerti.

4Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono essere pubblicate dai fornitori.

5L’UFCOM può informare il pubblico sui diversi servizi di telecomunicazione offerti dai diversi fornitori.

Art. 12abisRoaming internazionale

1Nell’ambito del roaming internazionale, il Consiglio federale può emanare norme che impediscono l’applicazione di prezzi al dettaglio sproporzionalmente elevati e adottare misure volte a promuovere la concorrenza. In particolare, può:

a. emanare prescrizioni sulle modalità di fatturazione;

b. obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a permettere ai loro clienti di usufruire all’estero di servizi di roaming di fornitori terzi;

c. fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali.

2L’UFCOM osserva il mercato e analizza l’evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo si basa in particolare sulle informazioni raccolte presso i fornitori secondo l’articolo 59 capoverso 1.

Art. 12b Servizi a valore aggiunto

Per impedire che se ne abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto. In particolare:

a. fissa limiti massimi di prezzo;

b. emana prescrizioni sull’identificazione dei servizi a valore aggiunto;

c. stabilisce gli importi soglia a partire dai quali può essere riscossa una tassa soltanto previo esplicito consenso degli utenti;

d. prescrive, nel rispetto degli impegni internazionali, che i fornitori di servizi a valore aggiunto abbiano una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

Art. 12bbisMotivi per un blocco del collegamento

Se un cliente contesta una fattura del suo fornitore di servizi di telecomunicazione per prestazioni diverse da quelle di telecomunicazione, il fornitore non può, in virtù di ciò, né bloccare l’accesso ai servizi di telecomunicazione né rescindere il contratto prima che la controversia sia stata composta.