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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
2. sono calcolati in funzione dei costi;
b. a obblighi più estesi di non discriminazione, in modo che altri fornitori possano:
1. essere economicamente in grado di proporre offerte concorrenziali equivalenti sul mercato al dettaglio,
2. beneficiare almeno delle stesse condizioni delle unità commerciali, delle filiali o di altri partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.
3Al posto dei servizi di cui ai capoversi 1 e 2 o in aggiunta a questi ultimi, un fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può essere obbligato a fornire ad altri fornitori o alla ComCom quanto segue:
a. informazioni sugli obblighi di offerta di cui al capoverso 1;
b. informazioni sugli obblighi di non discriminazione di cui al capoverso 2 lettera b;
c. cifre relative alle prestazioni all’ingrosso, nonché informazioni contabili e finanziarie per la determinazione e il controllo di prescrizioni in materia di prezzi;
d. statistiche riguardanti gli sviluppi delle attività regolamentate.
Art. 13e Definizione dei settori di mercato
Il Consiglio federale definisce i settori del mercato dei servizi di telecomunicazione che potrebbero essere sottoposti a obblighi.
Art. 13f Primo esame preliminare d’ufficio
1Se il Consiglio federale ha definito per la prima volta un settore di mercato, la ComCom lo esamina un’unica volta. A tale scopo determina i mercati rilevanti nel settore delle telecomunicazioni e, dopo essersi consultata con la Commissione della concorrenza, stabilisce se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato.
2Essa pubblica i risultati dell’esame nel Foglio federale.
3I risultati non possono essere oggetto di ricorso.
Art. 13g Avvio di una procedura relativa all’imposizione di obblighi
1Se, sulla base dell’esame preliminare, la ComCom non ritiene che vi sia un fornitore dominante sul mercato, qualsiasi fornitore può, entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione, richiedere alla ComCom l’avvio di una procedura volta a imporre degli obblighi nei confronti di un altro fornitore.
2Se, sulla base dell’esame preliminare, la ComCom stabilisce che uno o più fornitori detengono una posizione dominante sul mercato, avvia una procedura contro questi ultimi. Gli altri fornitori possono comunicarle per scritto, entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione, che intendono costituirsi parte alla procedura.