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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

Art. 12d Elenchi

1I clienti possono scegliere liberamente se figurare negli elenchi dei servizi di telecomunicazione. Nei limiti previsti dal capoverso 2, possono stabilire quali dati personali possono essere pubblicati nell’elenco.

2Il Consiglio federale può definire il contenuto minimo di un’iscrizione nell’elenco e disciplinare i dettagli relativi alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati.

Art. 13a cpv. 1, primo periodo

1La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e l’UFCOM possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale e i profili della personalità, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. …

Titolo dopo l’art. 13b

Sezione 1a: Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato

Art. 13c Oggetto e scopo

La presente sezione disciplina gli obblighi imposti dalla ComCom a un fornitore di servizi di telecomunicazione dominante sul mercato per le sue prestazioni all’ingrosso. Questi obblighi devono essere atti a promuovere una concorrenza efficace nella fornitura di servizi di telecomunicazione.

Art. 13d Portata degli obblighi

1Gli obblighi possono consistere nell’offrire in modo non discriminatorio ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione uno o più dei seguenti servizi:

a. accesso alla rete locale per usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica (accesso completamente disaggregato alla rete locale);

b. accesso mediante la connessione di impianti e servizi dei fornitori interessati che ne permette l’integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l’accesso a servizi di terzi (interconnessione);

c. fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto (linee affittate);

d. accesso alle canalizzazioni di cavi, se queste dispongono di capacità sufficienti.

2Gli obblighi di offerta di cui al capoverso 1 possono essere vincolati:

a. all’obbligo di stabilire prezzi che:

1. corrispondono a valori comparabili, usuali sul mercato e nel settore in questione,