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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
Art. 19a Trasferimento e modifica della concessione
1La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso della ComCom.
2L’articolo 24e si applica alla modifica della concessione.
Art. 20 Servizi d’emergenza
1I fornitori del servizio telefonico pubblico devono offrire un servizio che permetta agli utenti di contattare la centrale d’allarme competente in situazioni di pericolo per l’integrità personale, la vita, la salute o la proprietà (servizio d’emergenza).
2Essi devono garantire l’istradamento e la localizzazione delle chiamate d’emergenza. Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori di servizi di telecomunicazione nonché dell’attuale stato della tecnica e dell’armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può ammettere eccezioni e prevedere l’utilizzo di funzioni di localizzazione su apparecchi terminali, anche senza l’espresso consenso dell’utente.
3Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di fornire servizi d’emergenza ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e che rispondono a un bisogno diffuso.
Art. 21 Raccolta e messa a disposizione dei dati dell’elenco
1I fornitori del servizio telefonico pubblico sono responsabili della raccolta e dell’aggiornamento dei dati dell’elenco dei loro clienti. Sono applicabili le disposizioni seguenti:
a. i fornitori del servizio telefonico pubblico non sono tenuti a verificare l’esattezza dei dati;
b. devono tuttavia garantire che siano conformi alle indicazioni ricevute dai clienti;
c. possono rifiutare o cancellare dall’elenco le informazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti.
2Permettono ai fornitori di servizi basati sui dati dell’elenco di accedere a tutti i dati dell’elenco dei loro clienti e di disporne in formato elettronico.
3L’accesso è garantito secondo le norme tecniche internazionali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi risultanti dalla messa a disposizione dei dati dell’elenco.
4Chiunque ha ottenuto dati dell’elenco deve rispettarne l’integrità e non può modificarne il contenuto senza l’accordo del fornitore responsabile della raccolta dei dati. I dati dell’elenco ottenuti vanno aggiornati o cancellati in base a quanto comunicato periodicamente dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trattamento dei dati dell’elenco.
5I fornitori del servizio telefonico pubblico possono incaricare mandatari allo scopo di adempiere i loro obblighi.