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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
Art. 13h Conclusione della procedura relativa all’imposizione di obblighi
1Se dalla procedura risulta che un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, la ComCom impone a quest’ultimo gli obblighi appropriati conformemente all’elenco di cui all’articolo 13d.
2Essa pubblica la conclusione della procedura nel Foglio federale.
Art. 13i Procedura in altre circostanze
1Se le circostanze sono sostanzialmente cambiate dalla conclusione dell’ultimo esame preliminare o dall’ultima procedura, un fornitore può richiedere alla Com-Com l’imposizione, la modifica o l’abrogazione di obblighi.
2La ComCom rende nota la richiesta mediante pubblicazione ufficiale.
3Gli altri fornitori possono comunicarle per scritto, entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione, che intendono costituirsi parte alla procedura.
4Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, la Com-Com consulta la Commissione della concorrenza.
5La procedura si conclude secondo le modalità descritte all’articolo 13h.
Art. 13j Procedura relativa all’attuazione degli obblighi imposti
1Su richiesta di un fornitore, la ComCom stabilisce se il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato ha attuato in modo conforme gli obblighi ad esso imposti. Se ciò non fosse il caso, essa fissa i prezzi e altre condizioni.
2La richiesta può essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione o dalla proposta di un’offerta conformemente agli obblighi imposti.
3La ComCom può stabilire d’ufficio i prezzi e altre condizioni se uno degli obblighi imposti non è stato attuato o se è stato attuato in modo palesemente non conforme.
Art. 13k Effetti su terzi delle decisioni della ComCom
Le decisioni della Commissione ai sensi della presente sezione producono effetti giuridici nei confronti di tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.
Art. 13l Controversie risultanti da accordi e decisioni relativi ai prezzi e ad
altre condizioni
Le controversie risultanti da accordi e decisioni della ComCom relativi ai prezzi e ad altre condizioni sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.
Art. 16 cpv. 2
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).