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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

rizzo previsti a tale scopo nel quadro di un piano di numerazione nazionale o internazionale;

cter. servizio a valore aggiunto: prestazione fornita mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata agli utenti dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai servizi di telecomunicazione;

dbis–ebisAbrogate

f. elementi di indirizzo: sequenza di cifre, lettere o segni, e altre informazioni che permettono di identificare le persone, i processi informatici, le macchine, gli apparecchi o gli impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;

g. dati degli elenchi: informazioni che identificano o caratterizzano un utente in relazione a un elemento di indirizzo attribuitogli individualmente e che sono destinate alla pubblicazione di un elenco;

Art. 4 Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione

1L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle seguenti risorse per la fornitura di servizi di telecomunicazione:

a. radiofrequenze sottoposte a concessione;

b. elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.

2Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione e all’aggiornamento periodico del registro.

3I fornitori di servizi di telecomunicazione devono notificare all’UFCOM qualsiasi trasferimento ad altri fornitori del diritto di utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1.

Art. 5 Imprese di diritto estero

Per quanto non vi si oppongano impegni internazionali, l’autorità competente può vietare a imprese organizzate secondo il diritto estero di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all’articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità.

Art. 6 e 11–11b

Abrogati

Art. 12 cpv. 1

1I fornitori di servizi di telecomunicazione possono aggregare i propri servizi purché li offrano anche separatamente.