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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

3In caso di controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardo alle condizioni di coutenza l’articolo 21a si applica per analogia.

Art. 36 Diritto di espropriazione

1Qualora l’allestimento di un impianto di telecomunicazione sia di pubblico interesse, il DATEC conferisce il diritto d’espropriazione.

2La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 19308 sull’espropriazione.

Art. 36a Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente: diritto

1Se impianti esistenti come canalizzazioni di cavi, armadi di distribuzione, piloni per la telefonia mobile e altri impianti d’antenna si prestano alla realizzazione e all’ampliamento di impianti per la fornitura di servizi di telecomunicazione, i proprietari devono consentire la coutenza di tali impianti.

2La coutenza deve essere permessa in modo trasparente e non discriminatorio nonché a prezzi adeguati.

3Va concessa solo se:

a. gli impianti esistenti dispongono di capacità sufficienti;

b. sia economicamente esigibile e tecnicamente possibile; e

c. non vi si opponga alcun altro motivo importante.

Art. 36b Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente: informazione

1I proprietari devono, su richiesta, mettere a disposizione della ComCom e dei fornitori di servizi di telecomunicazione che richiedono la coutenza, le informazioni sull’ubicazione e sul tracciato degli impianti nonché sulle capacità disponibili.

2Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l’obbligo d’informazione può essere limitato.

Art. 36c Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente: controversie

1In caso di controversie relative alle condizioni di coutenza, l’articolo 21a si applica per analogia.

2Nella sua decisione la ComCom considera in particolare le condizioni usuali nel settore.

3Se necessario, l’UFCOM consulta la Commissione federale dell’energia elettrica.

Art. 38 cpv. 1

1L’UFCOM riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione registrati una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare:

8 RS 711