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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

c. prevedere misure contro l’uso di nomi di dominio aventi un carattere palesemente illecito o contrario all’ordine pubblico, e disciplinare la collaborazione con gli enti privati o pubblici specializzati nel settore;

d. stabilire l’organizzazione istituzionale, funzionale e operativa di ogni dominio gestito dalla Confederazione;

e. prevedere regole applicabili alla gestione dei domini di competenza di enti pubblici diversi dalla Confederazione o di privati residenti in Svizzera;

f. prevedere regole applicabili ai domini generici con una particolare importanza nazionale, culturale, geografica o religiosa nella misura in cui sono necessarie per la salvaguardia degli interessi della Svizzera.

Art. 30 Nessun diritto all’indennizzo

La modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo da parte delle autorità non dà alcun diritto a un indennizzo.

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 30a Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa

Sono applicabili gli articoli 13a e 13b sull’elaborazione dei dati e sull’assistenza amministrativa.

Art. 31 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. b

1Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull’importazione, sull’offerta, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio d’impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l’obbligo di certificazione (art. 3 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio7).

2Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l’UFCOM, di regola, le concretizza:

b. dichiarando vincolanti norme o prescrizioni tecniche, direttive o regolamenti internazionali o altri regolamenti.

Art. 33 cpv. 4–6

4Può pubblicare le informazioni concernenti le misure di cui al capoverso 3 e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

7 RS 946.51