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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
Art. 22a Concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di
telecomunicazione
1La ComCom rilascia le concessioni per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione.
2Se, con tutta probabilità, le frequenze disponibili non sono sufficienti, la ComCom indice generalmente una pubblica gara.
3Se non vi è penuria di frequenze conformemente al capoverso 2, la ComCom può in casi particolari o in maniera generale delegare all’UFCOM la competenza di rilasciare le concessioni di radiocomunicazione per intere bande di frequenze.
4Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate in tutto o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi.
Art. 23 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 e 4
1Chiunque vuole ottenere una concessione di radiocomunicazione deve:
a. disporre delle necessarie capacità tecniche e, ove prescritto per l’utilizzazione delle rispettive frequenze (art. 22 cpv. 2 lett. c), di un certificato di capacità idoneo;
3Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.
4Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un’eccezione. Nei casi dubbi l’autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza.
Art. 24 Procedura di rilascio della concessione
1Il Consiglio federale disciplina la procedura per il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Le informazioni fornite dai richiedenti sono trattate in modo confidenziale.
2Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d’affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:
a. l’accertamento dei fatti (art. 12);
b. la cooperazione delle parti (art. 13);
c. l’esame degli atti (art. 26–28);
d. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31);
e. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35).