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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
2Il Consiglio federale stabilisce gli elementi d’indirizzo che devono essere gestiti dall’UFCOM.
3Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi d’indirizzo e terzi. In questo caso disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi d’indirizzo e di terzi.
4Nessuno ha diritto a un particolare elemento d’indirizzo. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
5I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri.
6Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo, in particolare su:
a. i criteri di attribuzione o le condizioni di utilizzazione degli elementi d’indirizzo nonché sull’allestimento dei piani di numerazione;
b. le condizioni e le conseguenze dell’attribuzione, dell’utilizzazione nonché della revoca dell’attribuzione di elementi di indirizzo;
c. le condizioni e le procedure per il trasferimento della gestione di elementi d’indirizzo a terzi, la fine dell’attività delegata e la sorveglianza di quest’ultima;
d. sulla sotto-attribuzione di elementi d’indirizzo;
e. sulla portabilità dei numeri.
Art. 28a Trasferimento a terzi
1In casi particolari l’UFCOM può trasferire a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo.
2Designa i terzi nell’ambito di una pubblica gara o direttamente, se motivi importanti lo giustificano. Qualora dalla pubblica gara non risulti alcun candidato adeguato o se l’incaricato non può più esercitare la sua attività conformemente al mandato, l’UFCOM può obbligare un terzo ad assumere questo compito. Per la sua attività, detto terzo può esigere prezzi che gli permettono di coprire i relativi costi e di realizzare un guadagno adeguato.
3Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d’affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:
a. l’accertamento dei fatti (art. 12);
b. la cooperazione delle parti (art. 13);
c. l’esame degli atti (art. 26–28);