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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine

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Legge sulle telecomunicazioni

Inserire prima del titolo del capitolo 8

Art. 46a Protezione dei bambini e dei giovani

1Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d’accesso a Internet di consigliare i loro clienti sulle possibili misure di protezione per i bambini e i giovani.

2I fornitori di servizi di telecomunicazione sopprimono le informazioni a carattere pornografico conformemente all’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale11 segnalate loro dall’Ufficio federale di polizia.

Art. 47 Comunicazione in situazioni straordinarie

1Il Consiglio federale determina i servizi di telecomunicazione che i fornitori di servizi di telecomunicazioni devono assicurare in vista di e in caso di situazioni straordinarie, affinché l’esercito, la protezione della popolazione e gli stati maggiori di comando civili possano adempiere i loro compiti.

2Può obbligare i fornitori a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi.

3Disciplina l’indennizzo per tali prestazioni tenuto debito conto degli interessi del fornitore.

4Può obbligare il personale necessario a prestare servizio se una situazione straordinaria lo richiede.

5Sono fatte salve le disposizioni della legge militare del 3 febbraio 199512 sulla requisizione e sulla facoltà del generale di disporre.

Art. 48 cpv. 1

1Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l’interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l’indennizzo per l’attuazione di tali misure tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

Art. 48a Sicurezza

Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e minimizzare i rischi, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne:

a. la disponibilità:

b. l’esercizio;

c. la garanzia di ridondanze;

d. la segnalazione delle interferenze.

11 RS 311.0

12 RS 510.10