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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
d. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31);
e. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35).
4Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.
Art. 28b Domini Internet
1La presente legge si applica ai domini Internet di primo livello:
a. il dominio con codice del Paese (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch» e le sue trasposizioni in altri alfabeti o sistemi grafici, la cui gestione è di competenza della Confederazione;
b. i domini generici (generic Top Level Domain [gTLD]) la cui gestione è di competenza degli enti pubblici svizzeri;
c. i domini generici di primo livello la cui gestione è di competenza di privati con domicilio o sede in Svizzera;
d. i domini generici che, in base alla loro denominazione, hanno un’importanza nazionale, culturale, geografica o religiosa particolare per la Svizzera.
2L’UFCOM assume tutti i compiti legati ai domini la cui gestione compete alla Confederazione. Può trasferirli a terzi conformemente all’articolo 28a.
3Può fornire prestazioni commerciali a favore di terzi a condizione che ciò sia necessario per la gestione dei nomi di dominio e che siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41a capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 20056 sulle finanze.
4La gestione dei domini e dei nomi di dominio a essi subordinati avviene in base ai seguenti principi:
a. garantisce la sicurezza e la disponibilità dell’infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del sistema dei nomi di dominio;
b. avviene in modo trasparente e non discriminatorio, se rientra nell’ambito di competenza degli enti pubblici;
c. protegge i titolari e richiedenti di nomi di dominio contro l’utilizzo abusivo dei loro dati personali.
5Il Consiglio federale disciplina le modalità di gestione dei domini e dei nomi di dominio ad essi subordinati tenendo conto delle regole applicabili su scala internazionale. Può in particolare:
a. stabilire le condizioni per l’attribuzione, l’utilizzazione, il blocco, il trasferimento e la revoca di nomi di dominio subordinati ai domini di competenza della Confederazione;
b. disciplinare il trattamento dei dati personali inerenti la gestione dei domini di competenza dalla Confederazione, compresa la messa a disposizione del pubblico di una banca dati che garantisce a chiunque l’accesso a informazioni relative ai titolari di nomi di dominio;