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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
5Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l’UFCOM può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.
6Può contribuire all’allestimento di banche dati internazionali volte allo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato. È autorizzato a inserire solo dati che avrebbe potuto trasmettere ad autorità estere conformemente all’articolo 13b.
Art. 34 cpv. 1, 1tere 2
1Se un impianto di telecomunicazione o elettrico interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l’UFCOM può obbligare l’esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l’esercizio, anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all’offerta, alla messa a disposizione sul mercato, alla messa in servizio, all’installazione o all’esercizio.
1terIl Consiglio federale stabilisce le condizioni in cui la polizia, le autorità incaricate dell’esecuzione delle pene nonché l’esercito possono, nell’interesse della sicurezza pubblica, installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze. Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.
2Per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione, l’UFCOM ha accesso a tutti gli impianti elettrici e di telecomunicazione.
Art. 35a cpv. 1 e 4
1Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell’immobile deve tollerare altri collegamenti fino all’appartamento o al locale commerciale se sono richiesti da un fornitore di servizi di telecomunicazione disposto ad assumerne i costi.
4Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore possono sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per i sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.
Art. 35b Coutenza di impianti domestici
1Nella misura in cui è tecnicamente possibile e nessun altro motivo importante vi si oppone, ogni fornitore di servizi di telecomunicazione ha il diritto di collegarsi al punto d’ingresso all’edificio e di utilizzare in comune gli impianti domestici atti alla trasmissione d’informazioni mediante telecomunicazione.
2I proprietari dell’immobile o i fornitori di servizi di telecomunicazione titolari di diritti di utilizzazione sono tenuti a permettere la coutenza degli impianti domestici in modo trasparente e non discriminatorio. I fornitori titolari di diritti di utilizzazione, che hanno finanziato un impianto, devono essere indennizzati in modo appropriato. Le informazioni necessarie relative agli impianti domestici devono essere messe a disposizione dei fornitori, se questi lo richiedono.