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Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 22 pagine
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Legge sulle telecomunicazioni
4Il Consiglio federale può, negli ambiti seguenti, prevedere che le infrazioni intenzionali alle disposizioni di ordinanze e di trattati o accordi internazionali in materia di protezione delle telecomunicazioni e della radiodiffusione contro le interferenze elettromagnetiche siano punite con le medesime pene:
a. importazione, offerta e messa a disposizione sul mercato di apparecchi elettrici;
b. messa in servizio, installazione e utilizzo di apparecchi elettrici e impianti elettrici fissi.
Art. 57 cpv. 1 e 4
1La legge federale del 24 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo è applicabile. L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente legge nonché per l’esecuzione delle decisioni è, fatti salvi i capoversi 2–4, l’Ufficio federale dell’energia.
4L’Ufficio federale delle comunicazioni è competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni di ordinanze e trattati o accordi internazionali in materia di protezione delle telecomunicazioni e della radiodiffusione tesi a proteggere contro le interferenze elettromagnetiche nonché per l’esecuzione delle decisioni.
4. Legge del 30 aprile 199718 sull’azienda delle telecomunicazioni
Art. 6 cpv. 4
4Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.
5. Legge federale del 24 marzo 200619 sulla radiotelevisione
Art. 45 cpv. 4
4Di regola, le concessioni per la diffusione di programmi via etere sono rilasciate prima di mettere a concorso le corrispondenti concessioni di radiocomunicazione secondo l’articolo 22a LTC20.
17 RS 313.0
18 RS 784.11
19 RS 784.40
20 RS 784.10