Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI

anche, a determinate condizioni, dare comunicazione all’Ufficio di comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1bis nLRD. Questo obbligo di comunicazione sussiste se il commerciante, alla luce dei dati da lui rilevati e degli accertamenti svolti, sa o ha un sospetto fondato che il denaro in contanti a lui offerto proviene da un reato. Al riguardo, sapere significa essere al corrente del fatto che il denaro del compratore proviene da un determinato reato. Di regola tuttavia non si verificherà tale situazione. Nella maggior parte dei casi alla base della comunicazione vi sarà un sospetto fondato. Un simile sospetto sussiste quando, nonostante i chiarimenti particolari ai sensi dell’articolo 19, il sospetto (iniziale) del commerciante non può essere dissipato, ovvero se permangono dubbi che l’operazione non sia legale ma sia destinata al riciclaggio di denaro. Se non è tenuto a rispettare gli obblighi di diligenza, ma per altri motivi sa o ha il sospetto che qualcuno disponga di denaro proveniente da un crimine, il commerciante può segnalarlo alla polizia, come avviene per altri reati.

L’obbligo di comunicazione non esige che il commerciante possa menzionare la fattispecie penale in modo preciso dal punto di vista giuridico. Sebbene non si chiedano conoscenze giuridiche particolari, nella sua comunicazione, deve tuttavia indicare a quale reato si riferisce il suo sospetto. Ai fini della comunicazione va utilizzato l’apposito modulo stilato dall’Ufficio di comunicazione e vanno osservate le relative spiegazioni contenute nell’OURD.

L’ordinanza non vieta ai commercianti di eseguire l’operazione di compravendita nonostante l’esistenza di un sospetto fondato. Spetta a loro decidere se vogliono eseguire un’operazione sulla cui legalità hanno dei sospetti. I limiti sono posti dalla fattispecie penale del riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), che deve essere rispettata da chiunque e indipendentemente dagli obblighi ai sensi della LRD.

Se un commerciante, nonostante la sua consapevolezza o il sospetto fondato, omette di trasmettere una comunicazione, si rende punibile analogamente agli intermediari finanziari secondo l’articolo 37 LRD.

Articolo 21 (Documentazione)

I commercianti devono documentare il rispetto degli obblighi di diligenza. In linea di massima sono liberi di scegliere come elaborare la documentazione. Non vi è l’obbligo di utilizzare un modulo specifico. Si richiede però che tutte le indicazioni necessarie sulla controparte ed eventualmente sul suo rappresentante siano riportate in modo da consentire a un ufficio di revisione di verificare il rispetto degli obblighi di diligenza (cfr. spiegazioni relative all’art. 22). L’ordinanza contiene un modulo tipo che può, ma non deve necessariamente, essere utilizzato a questo scopo. Il documento deve recare la data dell’operazione e la firma del commerciante. I moduli devono essere conservati per dieci anni, fermo restando che i commercianti devono osservare la legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Articolo 22 (Incarico affidato a un ufficio di revisione)

Contrariamente agli intermediari finanziari, i commercianti non sottostanno a una particolare vigilanza statale. Non può infatti essere compito della FINMA, quale autorità di vigilanza sui mercati finanziari, verificare il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione da parte dei commercianti – che non operano sui mercati finanziari – e sanzionarne i comportamenti scorretti. La verifica del rispetto degli obblighi di diligenza da parte dei commercianti deve essere effettuata dall’ufficio di revisione a cui hanno conferito l’incarico.

L’obbligo di incaricare un ufficio di revisione sorge nel momento in cui un commerciante esegue un’operazione in contanti d’importo superiore a 100 000 franchi. Tale obbligo sussiste pertanto indipendentemente dall’obbligo di revisione ai sensi del Codice delle obbligazioni (cfr. art. 727 e 727a CO). Di conseguenza, anche i commercianti che non sono tenuti a una revisione secondo gli articoli 727 e 727a CO devono incaricare un ufficio di revisione.

L’ufficio di revisione deve essere abilitato dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) quale impresa di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge sui revisori (LSR;