Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
malintesi occorre soffermarsi brevemente su questo aspetto. I commercianti di valori mobiliari che svolgono la loro attività a titolo professionale rientrano nel campo di applicazione della LBVM e sono considerati intermediari finanziari (art. 2 cpv. 2 lett. d LRD). Le disposizioni accessorie relative ai commercianti non si applicano pertanto ai commercianti di valori mobiliari. Per essere un’attività svolta «a titolo professionale» ai sensi della LBVM il commercio di valori mobiliari deve costituire un’attività economica indipendente, orientata al conseguimento di introiti regolari (cfr. Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari»). Il senso e lo scopo di questa definizione corrispondono a quelli del commercio a titolo professionale da parte dei commercianti (cfr. art. 14). Di conseguenza, il capitolo relativo ai commercianti non si applica ai commercianti di valori mobiliari nemmeno in questo caso, ovvero quando i commercianti di valori mobiliari non svolgono la loro attività a titolo professionale ai sensi della LBVM.
Articolo 16 (Ricorso a terzi)
Questa disposizione chiarisce che il commerciante è tenuto a garantire l’osservanza degli obblighi di diligenza e di comunicazione anche nell’organizzazione del livello operativo. In particolare, se ricorre a terzi per il ricevimento del prezzo di vendita (incasso), il commerciante deve garantire l’osservanza degli obblighi. I commercianti non possono sottrarsi alla propria responsabilità coinvolgendo terzi.
Articolo 17 (Identificazione della controparte)
L’obbligo dei commercianti di identificare la controparte secondo l’articolo 8a capoverso 1 lettera a nLRD si fonda sull’obbligo di identificazione previsto per gli intermediari finanziari in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 LRD. Nel caso di una compravendita, il commerciante deve quindi identificare la persona che acquista la proprietà sull’oggetto venduto, ovvero il compratore. Al riguardo si tratta solitamente della persona che entra in contatto con il commerciante. Se tuttavia il compratore non esegue personalmente l’operazione ma viene rappresentato da un’altra persona, non è sufficiente identificare il rappresentante che entra in contatto con il commerciante. In questi casi il commerciante è tenuto a identificare anche il compratore effettivo.
Nel caso di un acquisto in contanti superiore a 100 000 franchi la legge richiede l’identificazione della controparte mediante documenti probanti, ovvero mediante un documento ufficiale rilasciato da un’autorità. Il commerciante deve chiedere al compratore un siffatto documento, verificare se si riferisce alla persona in questione, fare una copia del documento e annotare su di essa di aver preso visione dell’originale. La copia deve essere conservata (cfr. art. 21). Se il compratore è rappresentato, il commerciante deve identificare sia il rappresentante che il compratore assente. A tal fine il rappresentante deve produrre un documento del compratore che rappresenta. Per tener conto del fatto che di norma il compratore necessita personalmente di tale documento, ai fini dell’identificazione è sufficiente che il rappresentante porti con sé una copia del documento. Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone, il rappresentante deve indicare al commerciante la ditta e la sede. Contrariamente a quanto previsto per gli intermediari finanziari non è invece necessario presentare al commerciante un estratto del registro di commercio o un documento equivalente. Queste semplificazioni richiedono tuttavia che almeno il rappresentante sia identificato secondo la procedura ordinaria ai sensi dell’articolo 17.
In determinate giurisdizioni l’indicazione di alcuni dati personali non è usuale. In tal caso si può rinunciare a rilevare questi dati (cpv. 3).
Articolo 18 (Accertamento dell’avente economicamente diritto)
La legge esige che il commerciante accerti l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, ovvero in questo caso al denaro contante utilizzato per il pagamento del prezzo di vendita (e, una volta eseguita l’operazione di compravendita, all’oggetto della vendita). Si tratta di capire per conto di quale soggetto viene acquistato l’oggetto in questione. Questo accertamento