Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
Contrariamente all’articolo 7 ORD, nell’articolo 9 ORD si è rinunciato ad innalzare la soglia per la definizione dell’attività a titolo professionale, poiché le operazioni di trasferimento di denaro o di valori rientrano tra le attività commerciali più rischiose sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Articolo 11 (Passaggio a un’attività svolta a titolo professionale)
L’articolo 11 ORD è stato ripreso dall’OAIF (art. 11 OAIF). Oltre ad adeguamenti di tipo concettuale questa disposizione è stata modificata anche dal punto di vista materiale. Secondo l’articolo 11 OAIF si applicano norme diverse per gli intermediari finanziari che passano a svolgere un’attività a titolo professionale. Gli intermediari che intendono sottoporsi alla vigilanza della FINMA devono presentare una richiesta alla FINMA entro un termine di due mesi. Gli intermediari che intendono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD), devono finalizzare l’affiliazione entro due mesi. Questo significa che l’OAD deve aver già risposto positivamente alla richiesta. Con la presente revisione si intende eliminare questa disparità; in futuro, in entrambi i casi si farà riferimento al momento della presentazione della richiesta. Fino al rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA oppure fino ad avvenuta affiliazione a un OAD, al richiedente è tuttavia vietato, in ambedue i casi, intraprendere azioni in veste di intermediario finanziario se non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali (cpv. 2).
Articolo 12 (Uscita ed espulsione da un OAD)
A livello di ordinanza viene ora ripresa una regolamentazione prevista nel caso in cui gli intermediari finanziari escano da un OAD o ne vengano espulsi. In tal caso, gli intermediari finanziari possono continuare ad esercitare la loro attività professionale soltanto se presentano entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro OAD oppure una richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività a titolo professionale alla FINMA. Durante il periodo di due mesi l’attività può continuare a essere svolta a titolo professionale sia in caso di uscita che in caso di espulsione. Se l’intermediario finanziario è stato espulso da un OAD per violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può impedire l’esercizio di ulteriori attività ordinando provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza (in casi estremi la liquidazione dell’intermediario finanziario secondo l’art. 20 LRD in combinato disposto con art. 37 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA; RS 956.1]).
L’intermediario finanziario può continuare a svolgere la sua attività fino al ricevimento della decisione della FINMA o dell’OAD (anche oltre il periodo di due mesi), purché la richiesta sia stata presentata tempestivamente e l’attività resti limitata alle relazioni d’affari già esistenti. Se il termine di due mesi dall’espulsione o dall’uscita scade senza che l’intermediario finanziario abbia presentato una richiesta a un OAD o alla FINMA, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di intermediario finanziario. Quanto precede vale anche nel caso in cui all’intermediario finanziario sia stata rifiutata l’autorizzazione da parte della FINMA o l’affiliazione da parte dell’OAD. Se continua comunque a svolgere la sua attività, l’intermediario finanziario è punibile secondo l’articolo 44 LFINMA per aver esercitato l’attività senza autorizzazione.
2.4 Commercianti (Capitolo 3)
Osservazioni generali
Il capitolo 3 è nuovo e completa l’ORD concretizzando i nuovi obblighi di diligenza e di comunicazione per i commercianti conformemente agli articoli 8a e seguenti nLRD. Gli obblighi a cui sottostanno i commercianti si ispirano a quelli previsti per gli intermediari finanziari che svolgono un’attività paragonabile (in particolare gli intermediari finanziari che svolgono operazioni di cassa). Proprio come questi ultimi, i commercianti devono raccogliere informazioni sulla controparte (ovvero sul suo cliente). Contrariamente a quanto avviene per gli intermediari finanziari, questo obbligo si applica soltanto nei casi in cui i commercianti ricevano più di 100 000 franchi in contanti nell’ambito di una compravendita. Se i loro clienti effettuano il pa-