Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI

durante l’analisi svolta dall’Ufficio di comunicazione, l’intermediario finanziario conformemente all’articolo 9a nLRD è tenuto a eseguire i mandati dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a nLRD oppure secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP. Durante l’analisi, l’esame della situazione compete all’Ufficio di comunicazione, ragion per cui all’articolo 3 capoversi 4 e 5 è ora necessario statuire l’obbligo dell’intermediario finanziario di consegnare senza indugio all’Ufficio di comunicazione, su richiesta, i documenti opportuni. L’Ufficio di comunicazione deve avere la possibilità di richiedere all’intermediario finanziario informazioni sulle transazioni rilevanti. Ciò concerne in particolare i documenti che permettono di seguire le tracce delle transazioni effettuate ed è particolarmente importante per le transazioni delicate come ad esempio in caso di sospetto di finanziamento del terrorismo.

Articolo 4 capoversi 3 e 4

Con l’attuale revisione di legge, il sistema di comunicazione è modificato in modo che i termini per il blocco dei beni di cui all’articolo 10 capoverso 1 nLRD in caso di comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a nLRD e di comunicazioni secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP comincino ora a decorrere a partire dal momento in cui l’Ufficio di comunicazione ha preso la decisione di trasmettere la comunicazione all’autorità di perseguimento penale. Da questo momento si applica un blocco automatico di cinque giorni feriali. In questo lasso di tempo l’autorità di perseguimento penale deve prendere una decisione sulla continuazione del blocco. Per le comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a nLRD l’Ufficio di comunicazione informa entro 20 giorni feriali l’intermediario finanziario interessato circa la decisione di trasmettere o meno la comunicazione (art. 23 cpv. 5 nLRD). Anche per le comunicazioni secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP occorre avvertire l’intermediario finanziario, tuttavia la legge non prevede alcun termine per l’Ufficio di comunicazione (art. 23 cpv. 6 nLRD). Secondo il diritto finora vigente il blocco dei beni si protraeva fino a cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione secondo l’articolo 9 LRD. Con la revisione, non è più la data del ricevimento della comunicazione presso l’Ufficio di comunicazione a essere determinante, bensì la data in cui l’Ufficio di comunicazione comunica all’intermediario finanziario che è stata effettuata la trasmissione all’autorità di perseguimento penale. L’articolo 4 capoverso 3 OURD serve a informare l’intermediario finanziario sulla data in cui scadrà il termine di 20 giorni feriali. Quale complemento, l’articolo 4 capoverso 4 prevede che, nel caso in cui renda nota una trasmissione, l’Ufficio di comunicazione comunichi pure i termini che si applicano al blocco secondo l’articolo art. 10 nLRD. Per contro, per le comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera c nLRD (comunicazioni riguardanti persone menzionate nelle liste di sospetti terroristi) continua ad applicarsi automaticamente il blocco di cinque giorni a partire dal momento della comunicazione. Al riguardo, la base giuridica è rimasta invariata. L’articolo 4 capoverso 4 viene adeguato in modo corrispondente.

Articolo 7 capoverso 1

Il rimando all’articolo 29 capoverso 2 LRD inserito nell’articolo 7 capoverso 1 quale ulteriore base per l’obbligo di informare da parte delle autorità e degli uffici, oltre a quelle previste all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoverso 1 LRD, risulta dal nuovo disciplinamento esaustivo dell’assistenza amministrativa statuito nella stessa sede. Il nuovo disciplinamento prevede in particolare che l’Ufficio di comunicazione possa ottenere anche informazioni finanziarie nonché altri dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione e risultanti da procedure penali, procedure penali amministrative e procedure amministrative (compresi quelli di procedimenti pendenti). L’obbligo di collaborare con l’Ufficio di comunicazione concerne le autorità di Confederazione, Cantoni e Comuni nel quadro dello scopo vincolante della LRD, ossia quando tale collaborazione serve alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Con la sostituzione di «può ottenere» con «può richiedere» nell’articolo 7 capoverso 1 è stato inoltre possibile correggere un errore di traduzione. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 29 LRD prescrivono un obbligo di collaborazione. La versione francese «peut obtenir» comprendeva già un obbligo di collaborazione con l’Ufficio di comunicazione vincolante allo stesso grado, ma all’epoca si