Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
RS 221.302). Se si intende incaricare una persona fisica della verifica, si applica l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza sui revisori (OSRev; RS 221.302.3). Ciò significa che, prima di poter effettuare delle verifiche, la persona fisica deve essere iscritta nel registro di commercio come ditta individuale abilitata dall’ASR quale revisore. Conformemente all’articolo 9a LSR non è invece richiesta un’abilitazione speciale per eseguire la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari. Ciononostante, l’ufficio di revisione deve disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie (cfr. art. 15 cpv. 2 nLRD) per poter garantire una verifica accurata. L’ufficio di revisione deve quindi valutare personalmente se possiede le competenze necessarie per eseguire la verifica. L’esigenza relativa alle conoscenze specialistiche e all’esperienza è soddisfatta in particolare se l’ufficio di revisione e la persona che esegue la verifica (auditor responsabile) sono abilitati dall’ASR o da un organismo di autodisciplina a eseguire la verifica secondo la LRD (art. 9a LSR o art. 24 cpv. 1 lett. d LRD).
I commercianti che nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti senza aver incaricato un ufficio di revisione di verificare che rispettino gli obblighi di diligenza e di comunicazione si rendono punibili ai sensi dell’articolo 38 nLRD.
3 Modifica di altri atti normativi
3.1 Ordinanza sul registro di commercio
Articolo 94 capoverso 1 lettera c
Dato che ora anche le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia devono essere obbligatoriamente iscritte nel registro di commercio, il tenore dell’articolo 94 capoverso 1 lettera c ORC è completato con l’avverbio «eventualmente». In tal modo si tiene conto del fatto che non tutte le fondazioni debbano disporre di un ufficio di revisione quale organo. La legge prevede un’eccezione nell’articolo 87 cpv. 1bis CC, nella misura in cui le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia non sono tenute a designare un ufficio di revisione. Inoltre, a determinate condizioni l’autorità di vigilanza può liberare anche le altre fondazioni dall’obbligo di designare un ufficio di revisione (art. 83b cpv. 2 CC in combinato disposto con art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza del 24 agosto 2005 concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni [RS 211.121.3]). Tuttavia, se non è data alcuna delle eccezioni menzionate, le fondazioni sono sempre tenute ad iscrivere nel registro di commercio un’impresa di revisione autorizzata dall’ASR in qualità di ufficio di revisione.
Articolo 95 capoverso 1 lettera e
Secondo il diritto in vigore, nel registro di commercio è iscritto come data dell’atto di fondazione il giorno, con indicazione del mese e dell’anno, in cui è stato allestito l’atto pubblico attestante la costituzione della fondazione o la disposizione a causa di morte (art. 95 cpv. 1 lett. e ORC). Dato che con la nuova normativa, in occasione dell’iscrizione a posteriori delle fondazioni ecclesiastiche, è possibile che – in particolare quando la costituzione è avvenuta in una data molto lontana nel tempo – la costituzione di una fondazione ecclesiastica non possa più essere provata. In questi casi, secondo l’articolo 181a capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative all’ORC, deve essere iscritta nel registro di commercio la data della costituzione della fondazione confermata in un atto pubblico. Se risulta solo l’anno di costituzione della fondazione ecclesiastica, ma non la data esatta, per tenere conto dei requisiti informatici del registro si deve iscrivere automaticamente il 1° gennaio dell’anno di costituzione dichiarato.