Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI

GEWA di trattamento dei dati dell’Ufficio di comunicazione quale sottocategoria di informazioni di terzi. La categoria B. «Gestione di altri casi» è completata in modo corrispondente.

3.2.3 Ulteriori adeguamenti

Ingresso

Secondo la prassi attuale la legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC; RS 360) deve essere considerata quale base legale nel suo insieme. Già oggi nell’articolo 6 OURD in vigore si fa riferimento in modo esplicito all’articolo 3 lettere ae LUC. Si tratta di una disposizione che sinora non era menzionata nell’ingresso. Quest’ultimo viene ora adeguato di conseguenza.

Articolo 1 capoverso 2 lettera f

Nel contesto presente «statistica» indica la rappresentazione di informazioni empiriche concernenti un determinato fatto che appare rilevante nell’ottica dell’adempimento dei compiti legali da parte dell’Ufficio di comunicazione. Inoltre l’Ufficio di comunicazione tiene statistiche sia per scopi operativi sia per scopi strategici. In questa sede è quindi opportuno parlare di statistiche al plurale.

Le normative internazionali esigono che gli uffici di comunicazione svolgano attività di analisi. Il GAFI fissa lo standard in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e in merito ha emanato 40 raccomandazioni. Nella nota interpretativa relativa alla raccomandazione 29, che ha per oggetto le attività e le possibilità degli uffici di comunicazione, alla lettera B (b) n. 3 oltre alle analisi operative sono menzionate esplicitamente anche le analisi strategiche. Nel suo messaggio del 13 dicembre 20136 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, il Consiglio federale sottolinea che finora né la LRD né l’OURD menzionano esplicitamente l’analisi strategica. De iure la formulazione dell’articolo 1 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera f OURD sarebbe sufficiente ad autorizzare l’Ufficio di comunicazione a effettuare analisi strategiche. Per garantire in futuro la conformità con gli standard del GAFI, l’attività di analisi strategica dell’Ufficio di comunicazione deve tuttavia essere migliorata (pag. 591 e 653 del messaggio). La modifica proposta per l’articolo 1 capoverso 2 lettera f tiene conto di questa constatazione.

Articolo 2 lettera a

Prima del 1° febbraio 2009, vale a dire prima dell’entrata in vigore della legge federale del 3 ottobre 20087 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, esisteva la possibilità di scegliere se trasmettere le informazioni secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP alle autorità di perseguimento penale oppure all’Ufficio di comunicazione. Questa possibilità di scelta è sorta in quanto con l’entrata in vigore della LRD l’Ufficio di comunicazione è stato istituzionalizzato. Con l’entrata in vigore della fattispecie penale del riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) è stato introdotto allo stesso tempo il corrispondente diritto di comunicazione alle autorità. L’Ufficio di comunicazione quale interfaccia tra gli intermediari finanziari e le autorità di perseguimento penale non esisteva ancora. Dalla citata revisione della LRD, l’Ufficio di comunicazione è l’unico canale esistente per la comunicazione di sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, previsto dalla raccomandazione 29 del GAFI quale principale caratteristica dell’«Unità d’Informazione Finanziaria» (UIF) che deve essere istituita dai Paesi. L’Ufficio di comunicazione è la UIF svizzera. In occasione della revisione citata è stata inserita la lettera e nell’articolo 2 OURD. Nel quadro dell’attuale revisione dell’OURD vi è ora l’occasione di riunire, per motivi sistematici, le comunicazioni e le informazioni degli intermediari finanziari in un’unica lettera (art. 2 lett. a OURD), tanto più che

6 FF 2014, pag. 563 segg.

7 RU 2009 361