Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
1.3 Modifica di altri atti normativi
Nella versione del 12 dicembre 2014 (nCC) l’articolo 52 CC modificato dal Parlamento stabilisce che per motivi di trasparenza in ambito di persone giuridiche in futuro anche tutte le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia dovranno essere iscritte nel registro di commercio. Secondo il titolo finale, articolo 6b capoverso 2bis nCC, nello stabilire i requisiti dell’iscrizione, il Consiglio federale deve tuttavia tenere conto della situazione particolare delle fondazioni ecclesiastiche, cosa che viene concretizzata nella modifica dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411). Infine, nella LRD è stato rivisto anche il sistema di comunicazione per gli intermediari finanziari secondo l’articolo 9 e seguenti LRD, ragion per cui anche l’OURD ha dovuto essere modificata.
Entrambi gli adeguamenti dell’ORC e dell’OURD figurano nell’allegato alla nuova ORD e sono spiegati nel presente rapporto.
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Premessa
Nell’intera ordinanza si rinuncia al concetto di «intermediazione finanziaria» utilizzato nell’OAIF. Conformemente alla legge, anche a livello di ordinanza si parlerà unicamente di «intermediario finanziario» e di conseguenza di «attività di intermediario finanziario». Inoltre, i rimandi tra parentesi alle disposizioni della legge che si trovano sotto la rubrica di alcuni articoli dell’OAIF (cfr. art. 3, 4 e 5 OAIF) vengono integrati nel testo dell’ordinanza.
2.2 Disposizioni generali (Capitolo 1)
Articoli 1 e 2 (Oggetto e Campo d’applicazione)
Gli articoli 1 e 2 corrispondono in linea di principio alle «Disposizioni generali» dell’OAIF, tuttavia devono ora essere applicabili anche ai commercianti secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b nLRD. L’articolo 1 è pertanto completato affinché d’ora in poi «gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti conformemente agli articoli 8a e 9 capoverso 1bis LRD» siano disciplinati nell’ordinanza (art. 1 lett. b ORD). Anche il campo d’applicazione dell’ordinanza viene esteso ai commercianti (art. 2 cpv. 1 lett. c ORD).
L’articolo 1 si limita a disciplinare l’oggetto dell’ordinanza. La precisazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 OAIF su cosa «non sia considerata intermediazione finanziaria» figura ora all’articolo 2 capoverso 3 ORD (campo d’applicazione).
Infine, all’articolo 2 viene modificato anche il campo d’applicazione per intermediari finanziari esteri che esercitano la loro attività in Svizzera. Finora vengono rilevate solo le succursali di intermediari finanziari esteri, qualora: (i.) siano iscritte nel registro di commercio o siano succursali di fatto (art. 2 cpv. 1 lett. b n. 1 OAIF) e (ii.) occupino persone che concludono operazioni per loro conto oppure che possono vincolarli giuridicamente in siffatte operazioni (art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2 OAIF). D’ora in poi sarà sufficiente che gli intermediari finanziari esteri occupino tali persone in Svizzera. L’iscrizione nel registro di commercio non è più richiesta. Con la nuova disposizione, la regolamentazione dell’attività transfrontaliera è adeguata a quella prevista per le banche, secondo la quale per l’obbligo d’autorizzazione si considera se in Svizzera una banca estera occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera concludono affari o la impegnano giuridicamente (cfr. art. 2 della legge sulle banche [LBCR; RS 952.0] in combinato disposto con art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza FINMA sulle banche estere [OBE-FINMA; RS 952.111]. Una regolamentazione di questo tipo esiste anche per i commercianti di valori mobiliari (art. 10 cpv. 4 della legge sulle borse [LBVM; RS 954.1] in combinato disposto con art. 39 dell’ordinanza sulle borse [OBVM; RS 954.11].