Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
gamento del prezzo di vendita di importo superiore a 100 000 franchi per il tramite di un intermediario finanziario, non devono adempiere gli obblighi di diligenza e di comunicazione (art. 2 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con art. 8a cpv. 4 nLRD).
Le disposizioni relative ai commercianti sono accessorie alle disposizioni sugli intermediari finanziari della legislazione in materia di riciclaggio di denaro e si applicano soltanto nel caso in cui i commercianti non siano già considerati intermediari finanziari secondo la LRD. Gli intermediari finanziari non devono quindi adempiere gli obblighi di diligenza speciali secondo l’articolo 8a e seguenti nLRD in aggiunta ai loro obblighi di diligenza. Nella nozione di commercianti sono inclusi in particolare i commercianti per conto proprio che, in nome e per conto proprio, eseguono operazioni di compravendita e non sono quindi solitamente considerati intermediari finanziari (i commercianti per conto proprio sono considerati solo eccezionalmente quali intermediari finanziari, in particolare nel caso del commercio di biglietti di banca, monete e metalli preziosi).
Articolo 13 (Commercianti)
Dal momento che la definizione legale di commerciante figura già nella legge (art. 2 cpv. 1 lett. b nLRD), tale concetto non viene ulteriormente precisato nell’ordinanza. Nell’ambito di una compravendita ai sensi degli articoli 184 e seguenti CO tra due parti contraenti, il commerciante è per sua natura il venditore, ovvero la persona che vende un oggetto. Occorre specificare soltanto che sono considerate commercianti secondo l’articolo 13 anche le persone che nonostante effettuino un’operazione di compravendita in nome proprio, la concludono per conto di terzi (rappresentanti indiretti). Al riguardo si tratta generalmente di contratti di commissione in virtù dell’articolo 425 CO. Con questa disposizione si intende garantire l’adempimento degli obblighi di diligenza da parte delle persone che svolgono effettivamente l’operazione di compravendita e ricevono un importo superiore a 100 000 franchi in contanti a titolo di prezzo di vendita. Tra queste devono essere compresi in particolare i banditori d’asta e le case d’asta come pure altre persone incaricate dal venditore della cosa di effettuare la vendita. La definizione non comprende invece i mediatori secondo gli articoli 412 e seguenti CO, i quali si limitano a indicare l’occasione per conchiudere un contratto o a interporsi per la conclusione di un contratto.
Articolo 14 (Commercio a titolo professionale)
Analogamente alla regolamentazione prevista per gli intermediari finanziari, secondo cui essi sono assoggettati alla legge unicamente se esercitano l’attività «a titolo professionale», anche i commercianti devono osservare gli obblighi di diligenza solo se esercitano la loro attività a titolo professionale. Questo significa che non è determinante il numero delle operazioni, bensì il contesto nel quale viene svolta l’operazione. Le operazioni di compravendita eseguite in ambito privato non devono essere sottoposte alla legge. Tuttavia, se la conclusione di un’operazione di compravendita avviene nell’ambito di un’attività commerciale a titolo professionale, vale a dire di un’attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole, già una singola operazione di compravendita comporta l’osservanza degli obblighi di diligenza. Conformemente al capoverso 2, al riguardo non è determinante se il commercio è svolto quale attività principale o accessoria. Di conseguenza, gli obblighi di diligenza e di comunicazione possono essere applicati anche nel caso di un’attività commerciale svolta a titolo accessorio. Non è inoltre determinante il fatto che il commerciante disponga o meno di un locale commerciale.
Articolo 15 (Beni)
Sono considerati «beni» le cose mobili corporee (cose mobili secondo l’art. 713 CC) o i fondi (art. 655 CC) che possono essere oggetto di un contratto di vendita. Di conseguenza, i diritti legali e i diritti di valori si considerano beni ai sensi della presente ordinanza solo se assumono la forma di titoli di credito (cartevalori) secondo gli articoli 965 e seguenti CO (documenti). Dato che i valori mobiliari possono essere emessi anche sotto forma di titoli di credito, per evitare