Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
avviene in primo luogo informandosi presso il compratore o il suo rappresentante. Se dichiara di non essere l’avente economicamente diritto al denaro in contanti, il compratore deve dichiarare per scritto chi è l’avente economicamente diritto. Per la dichiarazione scritta è sufficiente che il commerciante inserisca le indicazioni sul modulo tipo secondo l’allegato o su un documento simile e che il compratore o il suo rappresentante lo sottoscrivano (cpv. 5).
Per legge l’avente economicamente diritto è sempre una persona fisica (art. 4 cpv. 2 nLRD). Se l’oggetto della vendita viene acquistato per una persona giuridica, una società di persone o una società di domicilio ai sensi del previsto articolo 6 capoverso 2 ORD, il compratore deve poter indicare il soggetto che la controlla. Di norma si tratta di persone che detengono una determinata quota dei voti o del capitale. Per la definizione dell’avente economicamente diritto nel caso di persone giuridiche operative la legge si basa su una quota di almeno il 25 per cento dei voti o del capitale (art. 2a cpv. 3 nLRD), motivo per cui anche l’ORD prevede questo valore. Dato che il controllo può però essere esercitato anche in modi diversi rispetto alla partecipazione (ad es. con un influsso diretto sull’attività commerciale), anche tali persone devono essere accertate. Se una società (in particolare a causa della sua forma giuridica, ad esempio quale associazione o fondazione secondo il diritto svizzero) non possiede un avente economicamente diritto ai sensi della legge, ciò deve essere debitamente indicato.
L’articolo 17 capoverso 3 si applica per analogia anche all’accertamento dell’avente economicamente diritto (cpv. 4).
Articolo 19 (Chiarimenti particolari)
Se l’operazione appare inusuale o vi sono sospetti di riciclaggio di denaro, il commerciante deve chiarire le circostanze e lo scopo di tale operazione (art. 8a cpv. 2 nLRD). Gli ulteriori chiarimenti possono servire al commerciante per smentire il sospetto (iniziale) sulla provenienza dei contanti da un reato. In caso contrario, il commerciante ne deve dare comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) secondo l’articolo 9 capoverso 1bis nLRD (cfr. spiegazioni relative all’art. 20). Pertanto, non sarebbe adeguato al senso e allo scopo della legge se il commerciante potesse limitarsi a rilevare unicamente i dati del compratore. I soli dati personali non forniscono al commerciante un quadro preciso sulle circostanze dell’operazione e quindi sulla provenienza dei contanti. Infine, anche l’Ufficio di comunicazione non potrebbe procedere in alcun modo se gli venissero comunicati soltanto i dati di persone che effettuano un acquisto in contanti superiore a 100 000 franchi.
Il carattere inusuale di un’operazione non può essere stabilito in maniera generale per tutti i commercianti. Al riguardo sono determinanti il tipo di operazione, la clientela abituale del commerciante, la sua esperienza, nonché il luogo in cui viene svolta l’attività commerciale (ad es. una gioielleria in una località turistica esclusiva ha una clientela diversa rispetto a una gioielleria di una piccola città svizzera). Come nel caso degli intermediari finanziari, spetta agli stessi commercianti definire il carattere inusuale di un’operazione in base alle circostanze specifiche.
Per quanto concerne gli indizi di riciclaggio di denaro, alcuni di essi vengono menzionati nell’ordinanza. Tali indizi si basano sulla regolamentazione prevista per gli intermediari finanziari, ma sono stati adeguati alle operazioni di compravendita; illustrano situazioni in cui un commerciante potrebbe avere il sospetto che il denaro provenga da un reato. L’elenco non è esaustivo. I commercianti potrebbero maturare un sospetto anche per altri motivi (ad es. sulla base di notizie pubblicate dai media). Se riconoscono tali indizi, i commercianti sono tenuti a effettuare ulteriori chiarimenti. L’esistenza di un indizio non comporta una comunicazione immediata all’Ufficio di comunicazione. La comunicazione deve essere trasmessa soltanto se, nonostante i chiarimenti ai sensi dell’articolo 19, non è possibile dissipare il sospetto iniziale.
Articolo 20 (Obbligo di comunicazione)
Se i commercianti ricevono denaro in contanti per un importo superiore a 100 000 franchi nel quadro della loro attività commerciale, non solo devono osservare gli obblighi di diligenza, ma