Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
riceve le comunicazioni concernenti i sospetti di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in adempimento al suo compito legale. Nella LRD riveduta, all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono state integrate nel campo di applicazione le «persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti)». Anch’esse in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro ne danno ora comunicazione all’Ufficio di comunicazione (art. 9 cpv. 1bis nLRD). Tale modifica deve essere debitamente trasposta nell’OURD. L’articolo 1 capoverso 2 lettera a menziona quindi ora anche i commercianti e i loro uffici di revisione. Conformemente all’articolo 15 capoverso 5 nLRD gli uffici di revisione dei commercianti sono tenuti a dare comunicazione all’Ufficio di revisione quando constatano che un commerciante vien meno al proprio obbligo di comunicazione. Dato che i commercianti non sottostanno ad alcuna vigilanza secondo leggi speciali, questa precisazione è necessaria per garantire il flusso di informazioni. Per gli intermediari finanziari che sottostanno a normative speciali, l’informazione in questione giunge all’Ufficio di comunicazione tramite le autorità di vigilanza nel quadro della vigilanza permanente. Per i commercianti manca una corrispondente vigilanza. Inoltre, i commercianti sottostanno a obblighi di diligenza meno dettagliati rispetto agli intermediari finanziari e di regola non gestiscono relazioni d’affari di lunga durata. Viste le differenti disposizioni legali e le diverse condizioni, le comunicazioni dei commercianti non sono equiparabili a quelle degli intermediari finanziari. Occorre inoltre osservare che per i commercianti e i loro uffici di revisione esiste solo l’obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. Qualora abbiano anche un sospetto di finanziamento del terrorismo possono rivolgersi direttamente alla polizia.
Articolo 2 lettera e
All’articolo 2 lettera e (cfr. spiegazioni relative all’art. 2 lett. a) si stabilisce ora che l’Ufficio di comunicazione tratta anche le comunicazioni e le informazioni dei commercianti nonché dei loro uffici di revisione. La base legale per le comunicazioni da parte dei commercianti è rappresentata dall’articolo 9 capoverso 1bis nLRD e gli uffici di revisione effettuano le loro comunicazioni sulla base dell’articolo 15 capoverso 5 nLRD.
Articolo 3 capoversi 1 e 2
In base alle modifiche apportate alla LRD, l’obbligo di comunicazione vale da un lato per gli intermediari disciplinati da leggi speciali e assoggettati agli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 LRD (art. 38 LRD), e dall’altro lato anche per i commercianti, i cui obblighi di diligenza sono disciplinati nell’articolo 8a nLRD, e per i loro uffici di revisione (art. 15 nLRD). Le differenti condizioni comportano anche una diversa regolamentazione del contenuto delle comunicazioni. Pertanto i requisiti minimi per le comunicazioni secondo l’articolo 2 lettere ad OURD (provenienti dagli intermediari finanziari disciplinati da leggi speciali nonché dalle loro autorità di vigilanza) vengono stabiliti già all’articolo 3 capoverso 1 lettere ah OURD. Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 OURD, per analogia le comunicazioni dei commercianti ora assoggettati e dei loro uffici di revisione devono contenere le indicazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a, ce e h.
Articolo 4 capoverso 1
L’articolo 4 capoverso 1 prevede che l’Ufficio di comunicazione registri nella sua banca dati (GEWA) le comunicazioni e le informazioni ricevute dagli intermediari finanziari, indicandone la data d’invio. La registrazione serve al controllo dei termini, in particolare in relazione alla nuova regolamentazione del blocco dei beni secondo l’articolo 10 nLRD. Dato che per i commercianti la nLRD non stabilisce alcuna prescrizione analoga all’articolo 10, l’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 non viene loro applicato. L’Ufficio di comunicazione ha comunque intenzione, per quanto possibile, di confermare di volta in volta nella prassi la ricezione delle comunicazioni dei commercianti o dei loro uffici di revisione.
Allegato 1, lettera B
Le comunicazioni dei commercianti e dei loro uffici di revisione sono rilevate nel sistema