Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
rifaceva unicamente all’articolo 4 capoverso 1 LUC. Quest’ultima recita che il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza per ogni ufficio centrale «a quali condizioni e in che misura […] autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l’ufficio centrale».
Articolo 7 capoverso 1 lettera d
L’inserimento dell’espressione «vigilanza della» è dovuto a motivi redazionali e rappresenta la correzione di un’imprecisione linguistica. Non è ammissibile ridurre la formulazione a «un intermediario finanziario sottoposto alla FINMA o alla Commissione federale delle case da gioco». L’espressione corretta è «un intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza della FINMA o della CFCG».
Articolo 9 capoverso 1
I nuovi capoversi 5 e 6 dell’articolo 23 nLRD disciplinano l’obbligo dell’Ufficio di comunicazione di informare l’intermediario finanziario interessato in merito alla trasmissione della comunicazione. Infatti a partire da tale momento iniziano a decorrere i termini legali per il blocco dei beni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 nLRD. Pertanto l’attuale disposizione potestativa deve essere modificata in un obbligo dell’Ufficio di comunicazione.
Articolo 11
L’articolo 11 è stato fuso con l’articolo 13. Una delimitazione tra «informazione» e «collaborazione» in relazione allo scambio di informazioni con le autorità straniere non è ragionevole. Una collaborazione comprende una pertinente «informazione» (cfr. al riguardo anche le spiegazioni relative all’art. 13 cpv. 1 nonché art. 13 cpv. 1 lett. bd).
Articolo 12 capoverso 1
L’ampia modifica apportata all’articolo 29 capoversi 22ter nLRD al disciplinamento dell’assistenza amministrativa nell’ambito dell’attività di analisi dell’Ufficio di comunicazione rende superfluo l’articolo 12 capoverso 1 OURD, che va quindi abrogato.
Articolo 13 capoverso 1 nonché articolo 13 capoverso 1 lettere bd
Questa disposizione disciplina la trasmissione di informazioni alle autorità estere con le quali l’Ufficio di comunicazione può scambiare dati personali e informazioni. Le pertinenti condizioni devono essere adeguate nel senso della nuova regolamentazione dell’assistenza amministrativa secondo l’articolo 29 capoversi 2bis e 2ter nLRD. Le condizioni riguardano il vincolo imposto dallo scopo della LRD nonché l’analogo rispetto delle disposizioni dell’articolo 30 LRD, che hanno rappresentato il pilastro centrale delle modifiche del 21 giugno 2013 della legge sul riciclaggio di denaro. Dall’entrata in vigore di tale revisione avvenuta il 1° novembre 2013, l’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere ai propri omologhi esteri, nel quadro dell’assistenza amministrativa, tutte le informazioni di cui dispone, quindi – quale novità – anche le informazioni finanziarie in suo possesso o che è autorizzato a raccogliere (cfr. messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, pag. 6199 segg.). In questo senso alla lettera c è inserita una nuova disposizione, secondo cui le autorità straniere devono soddisfare le condizioni poste dall’articolo 30 capoverso 4 LRD. Ciò è richiesto per permettere in un secondo momento in particolare lo svolgimento di procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria (cfr. il messaggio citato 2012, pag. 6239, in merito all’art. 30 cpv. 4 LRD). La modifica dell’articolo 13 capoverso 1 lettera b è finalizzata a una migliore leggibilità.