Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI

2.3 Intermediari finanziari (Capitolo 2)

Le altre sezioni dell’OAIF («Attività considerate intermediazione finanziaria» e «Attività a titolo professionale») figurano ora nel secondo capitolo dell’ORD «Intermediari finanziari».

2.3.1 Attività (Sezione 1)

Articoli 3 e 4 (Operazioni di credito e servizi nel campo delle operazioni di pagamento)

Gli articoli 3 e 4 ORD corrispondono agli articoli 3 e 4 OAIF. Le disposizioni hanno subito modifiche puramente redazionali.

Articolo 5 (Attività commerciale)

Anche l’articolo 5 ORD è stato ripreso dall’OAIF (art. 5 OAIF). La modifica si limita a un allineamento della sua definizione a quella dell’articolo 2 capoverso 3 LRD. In linea di massima si distingue quindi tra attività commerciali svolte per conto proprio e attività commerciali svolte per conto di terzi. A tal fine la formulazione «per una controparte» è sostituita dall’espressione «per conto di terzi». I capoversi 1 e 2 vengono inoltre riuniti.

Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 5 capoverso 2 ORD corrisponde all’articolo 5 capoverso 3 OAIF, ma per facilitarne la comprensione è stato riformulato. A livello materiale la disposizione rimane invariata. Unicamente un’attività di commerciante di valori mobiliari che sottostà ad autorizzazione secondo la LBVM è considerata anche attività commerciale in virtù dell’articolo 5 capoverso 2 ORD.

Articolo 6 (Altre attività)

L’articolo 6 ORD è stato ripreso dall’OAIF (art. 6 OAIF) e materialmente non è cambiato. Gli adeguamenti servono unicamente a uniformare la terminologia e a rendere più comprensibile il testo dell’ordinanza.

2.3.2 Attività a titolo professionale (Sezione 2)

Articolo 7 (Criteri generali)

Secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD sono intermediari finanziari le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli. Si presume un’attività a titolo professionale se vengono soddisfatti determinati criteri, in particolare se genera un ricavo di un certo importo. Con questa disposizione si intende evitare, ad esempio, che la gestione patrimoniale svolta per i congiunti venga assoggettata alla legge. Finora, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a OAIF quale criterio per definire un’attività a titolo professionale valeva una soglia di 20 000 franchi di ricavo lordo per anno civile. In considerazione del fatto che con un ricavo lordo di 20 000 franchi può essere conseguito solo un esiguo ricavo netto effettivo, è giustificato aumentare la soglia da 20 000 a 50 000 franchi.

Rispetto all’articolo 7 OAIF, gli altri adeguamenti apportati a questo articolo sono di natura concettuale.

Articolo 8 (Operazioni di credito)

L’articolo 8 ORD corrisponde all’articolo 8 OAIF. La disposizione ha subito modifiche puramente redazionali.

Articolo 9 (Operazioni di trasferimento di denaro o di valori)

Anche all’articolo 9 ORD, che corrisponde all’articolo 9 OAIF, non sono state apportate modifiche materiali. Solo il rimando all’articolo 7 capoverso 4 OAIF contenuto nell’articolo 9 OAIF è stato modificato ai fini di una migliore leggibilità.