Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 22 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
1 Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Nel mese di febbraio del 2012 il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) ha pubblicato gli standard internazionali riveduti relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Raccomandazioni del GAFI). La legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389), adottata dalle Camere federali il 12 dicembre 2014, ha permesso di attuare a livello legislativo le rivedute Raccomandazioni del GAFI in Svizzera. Gli adeguamenti della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e del Codice civile (CC; RS 210) decisi nelle stessa occasione dal Parlamento hanno reso necessarie disposizioni d’esecuzione e modifiche a livello di ordinanza. In particolare, spetta al Consiglio federale concretizzare i nuovi obblighi di diligenza e di comunicazione cui sottostanno i commercianti che, nell’ambito della loro attività commerciale, ricevono più di 100 000 franchi in contanti (art. 2 cpv. 1 lett. b, art. 8a e 15 nLRD1). A tal fine si propone di emanare una nuova ordinanza sul riciclaggio di denaro, nella quale viene integrata anche la già esistente ordinanza del Consiglio federale concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071).
Il 29 aprile 2015 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 20122. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) e della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (LTCo; RS 957.1) volte a rendere più trasparente la situazione delle persone giuridiche sono state poste in vigore con effetto dal 1° luglio 2015. Tutte le altre disposizioni, in particolare anche le disposizioni della LRD e del CC determinanti per le disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza, entreranno in vigore il 1° gennaio 2016. Verosimilmente entreranno pure in vigore il 1° gennaio 2016 le disposizioni d’esecuzione commentate di seguito.
1.2 Punti principali dell’ordinanza
Per motivi di trasparenza, non dovrebbero esserci diverse ordinanze del Consiglio federale concernenti la legge sul riciclaggio di denaro. Le precisazioni relative agli obblighi di diligenza e di comunicazione per i commercianti e l’OAIF già esistente dovranno quindi essere riunite in un’unica nuova ordinanza del Consiglio federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD). Si intende sfruttare tale occasione anche per adeguare singole disposizioni dell’OAIF; si tratta soprattutto di modifiche di natura redazionale, che lascerebbero sostanzialmente inalterato il suo contenuto materiale. Per contro, oltre all’ORD, dovrà essere mantenuta l’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23). Questo approccio è giustificato anche dalla materia disciplinata dall’OURD.
La nuova ORD è suddivisa in 3 capitoli: il primo capitolo («Disposizioni generali») disciplina l’oggetto e il campo d’applicazione. Per gli intermediari finanziari sono state riprese le corrispondenti normative dell’OAIF e, se necessario, adeguate (per i dettagli cfr. il cap. 2). Le disposizioni sull’oggetto e il campo d’applicazione sono state completate con una regolamentazione per i commercianti che sono ora contemplati nella LRD (art. 1 lett. b e art. 2 cpv. 1 lett. c ORD). Il secondo capitolo («Intermediari finanziari») disciplina l’attività degli intermediari finanziari. Anche in questo caso le disposizioni esistenti dell’OAIF sono state inserite nell’ORD e in parte modificate. Nel terzo capitolo («Commercianti») sono infine disciplinati gli obblighi di diligenza e di comunicazione per i commercianti, con le relative spiegazioni.
1 Nel presente rapporto esplicativo le nuove disposizioni sono indicate con l’abbreviazione nLRD e nCC.
2 https://www.news.admin.ch Documentazione Comunicati stampa Comunicati stampa del Consiglio federale 29.04.2015